Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Venerdì 23 Settembre 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI AL SETTORE ALBERGHIERO - CONFERMATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE LI DICHIARA ILLEGITTIMI - SENTENZA NELLA CAUSA T-394/08, T-404/08, T-453/08 E T-454/08, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E.A./ COMMISSIONE

 
   
  Con la legge regionale 9/98 la Regione Autonoma della Sardegna introduceva, a beneficio delle imprese del settore alberghiero, aiuti agli investimenti iniziali (sovvenzioni e prestiti agevolati), nonché aiuti al funzionamento, con l’impegno di non darvi attuazione prima dell’eventuale approvazione della Commissione. Nel 1998 la Commissione approvava il regime di aiuti (decisione Sg[98] D/9547) notificatole. Nel 2004 avviava peraltro il procedimento di esame dell´aiuto e con la decisione 2008/854/Ce concludeva che, autorizzando la concessione di sovvenzioni a progetti di investimento avviati prima della data di domanda degli aiuti, le autorità italiane non avevano adempiuto l’obbligo previsto nella decisione del 1998. La Commissione rilevava che la deliberazione regionale n. 33/6 introduceva modifiche alla misura notificata non compatibili con la decisione di approvazione. Pertanto dichiarava incompatibili gli aiuti individuali concessi a progetti le cui spese ammissibili fossero state sostenute prima della presentazione di una domanda di aiuto, superiori all’importo de minimis e imponeva alla Repubblica italiana il recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili e degli interessi. La Regione Sardegna ha impugnato dinanzi al Tribunale dell´Unione europea la decisione del 2008, sostenuta da 19 intervenienti. Altre 3 società hanno presentato altrettanti ricorsi. A) Fra i vari motivi ha fatto valere che la decisione di approvazione non menzionava il requisito secondo il quale la domanda di aiuto doveva precedere l’inizio dei lavori. Il Tue respinge questo motivo. Invero, nella parte della decisione di approvazione dedicata alla descrizione del regime approvato, la Commissione indicava senza alcuna ambiguità che «le imprese devono aver presentato una domanda di finanziamento prima dell’inizio dell’esecuzione dei progetti di investimento». B) Si fa inoltre valere la violazione delle disposizioni applicabili in materia di aiuti de minimis (secondo il regolamento 69/2001: aiuti non superiori a Eur 100 000, accordati ad un´impresa su un periodo di tre anni). Il Tue ricorda che l’obiettivo della regola de minimis consiste nella semplificazione delle procedure amministrative, sia nell’interesse dei beneficiari di aiuti di importanza relativamente modesta (e pertanto non suscettibili di falsare la concorrenza), sia nell’interesse della Commissione, che deve poter concentrare le sue risorse sui casi d’effettiva importanza a livello comunitario. Il fatto di ammettere il frazionamento di un aiuto al fine di far beneficiare della regola de minimis una parte di esso non contribuirebbe al perseguimento di detto obiettivo. Il Tue respinge quindi l’argomento, secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto limitarsi ad ingiungere alla Regione Sardegna di recuperare la parte dell’importo degli aiuti versati eccedente la soglia di Eur 100 000 e quello secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto considerare soltanto la parte delle spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, ai fini dell’applicazione della regola de minimis. Ciò non esclude la possibilità che, nel contesto della valutazione di ogni caso particolare, cui le autorità italiane dovranno procedere in sede di recupero, si possa stabilire che taluni progetti iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto e che pertanto non possono beneficiare di un aiuto ai sensi del regime introdotto dalla legge n. 9/1998, sono funzionalmente indipendenti da altri progetti che sono stati iniziati solo successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto e, pertanto, potrebbero beneficiare di un aiuto ai sensi del medesimo regime. Tuttavia, si tratta, in questo caso, di una questione che non spetta al Tribunale dell´Unione europea decidere nel contesto delle presenti cause (punto 313 della sentenza). Pertanto, i ricorsi devono essere integralmente respinti  
   
 

<<BACK