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Notiziario Marketpress di
Giovedì 06 Ottobre 2011 |
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UN SISTEMA DI LICENZE PER LA RITRASMISSIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO, CHE RICONOSCE AGLI ENTI DI RADIODIFFUSIONE UN’ESCLUSIVA TERRITORIALE PER STATO MEMBRO E CHE VIETA AI TELESPETTATORI DI SEGUIRE TALI TRASMISSIONI CON UNA SCHEDA DI DECODIFICAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI, È CONTRARIO AL DIRITTO DELL’UNIONE. LA PROIEZIONE DELLE TRASMISSIONI DI INCONTRI DI CALCIO CONTENENTI OPERE PROTETTE IN UN BAR-RISTORANTE NECESSITA DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORE DI TALI OPERE
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Lussemburgo, 6 ottobre 2011 - La Football Association Premier League («Fapl») gestisce la Premier League, principale campionato di calcio professionistico in Inghilterra e commercializza i diritti di diffusione televisiva degli incontri di tale campionato. Essa riconosce agli enti di radiodiffusione, sulla base di una procedura di gara aperta, il diritto esclusivo di diffusione in diretta degli incontri della Premier League su base territoriale. Considerato che la base territoriale corrisponde, di regola, ad un solo Stato membro, i telespettatori possono seguire unicamente gli incontri trasmessi dagli enti di radiodiffusione stabiliti nello Stato membro in cui risiedono. Al fine di proteggere tale esclusiva territoriale e di impedire al pubblico la ricezione delle trasmissioni al di fuori dello Stato membro interessato, ogni ente di radiodiffusione si impegna, nel contratto di licenza concluso con la Fapl, a criptare il proprio segnale satellitare ed a trasmetterlo, così criptato, via satellite ai soli abbonati del territorio attribuitogli. Conseguentemente, il contratto di licenza vieta agli enti di radiodiffusione di fornire le schede di decodificazione a coloro che intendano seguire le loro trasmissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa. Le controversie da cui sono scaturite le presenti cause riguardano tentativi di elusione di tale esclusiva. Nel Regno Unito taluni bar-ristoranti hanno infatti iniziato, al fine di accedere agli incontri della Premier League, ad utilizzare schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione greco agli abbonati residenti in Grecia. Essi acquistano le schede ed il decodificatore presso un distributore a prezzi più vantaggiosi di quelli chiesti dalla Sky, titolare dei diritti di ritrasmissione nel Regno Unito. Ritenendo che tali attività violino l’esclusiva dei diritti di diffusione televisiva pregiudicandone il valore, la Fapl ha cercato di porre termine a tale pratica per via giudiziaria. La prima causa (C-403/08) riguarda un’azione civile avviata dalla Fapl contro i bar-ristoranti che proiettano gli incontri della Premier League utilizzando schede greche nonché nei confronti dei fornitori di tali schede ai bar medesimi. La seconda causa (C-429/08) è scaturita da un’azione penale intentata nei confronti della sig.Ra Karen Murphy, titolare di un pub in cui venivano proiettati gli incontri della Premier League utilizzando una scheda greca. Nell’ambito di queste due cause la High Court (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Con la sentenza odierna la Corte rileva che una normativa nazionale che vieti l’importazione, la vendita o l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall’obiettivo di incoraggiare l’affluenza del pubblico negli stadi. Per quanto attiene alla possibilità di giustificare tale restrizione con riguardo all’obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la Corte rileva che la Fapl non può far valere un diritto d’autore sugli incontri della Premier League, atteso che detti incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, quali «opere» ai sensi del diritto d’autore dell’Unione. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui la normativa nazionale riconoscesse agli incontri sportivi una tutela analoga – il che sarebbe, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione – il divieto di utilizzare schede di decodificazione straniere andrebbe al di là di quanto necessario per garantire un’adeguata remunerazione dei titolari di tali diritti. A tal riguardo, la Corte rileva, da un lato, che, ai fini della determinazione di tale adeguata remunerazione, è possibile prendere in considerazione l´audience effettiva e potenziale tanto nello Stato membro di emissione quanto in tutti gli altri Stati membri in cui le trasmissioni vengono ricevute e che non risulta, quindi, necessario limitare la libera circolazione dei servizi in seno all’Unione. Dall’altro, il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive per assicurarsi un’esclusiva territoriale assoluta va al di là di quanto è necessario per garantire ai titolari un’adeguata remunerazione, atteso che una pratica di tal genere può condurre a differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Orbene, tale compartimentazione e tale artificiosa differenza di prezzi sono inconciliabili con lo scopo fondamentale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno. Per motivi analoghi, un sistema di licenze esclusive risulta parimenti contrario al diritto della concorrenza dell’Unione, qualora i contratti di licenza vietino di fornire schede di decodificazione straniere ai telespettatori che intendano seguire le emissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa. È pur vero che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza non osta, in linea di principio, a che un titolare di diritti possa concedere ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffondere via satellite da uno o più Stati membri di emissione, per un periodo determinato, un oggetto protetto. Tuttavia, i contratti di licenza non devono vietare agli enti di radiodiffusione di operare qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativa agli incontri sportivi di cui trattasi, in quanto un contratto di tal genere consentirebbe di riconoscere ad ogni ente di radiodiffusione un’esclusiva territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva licenza, eliminando in tal modo qualsiasi concorrenza tra i singoli enti di radiodiffusione nel settore di tali servizi e compartimentando così i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali. Infine, per quanto attiene alle questioni poste in merito all’interpretazione della direttiva sul diritto d’autore 1, la Corte sottolinea, in limine, che solamente la sequenza video di apertura, l’inno della Premier League, i film preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti della Premier League stessa, nonché talune soluzioni grafiche, possono essere considerati quali «opere» ed essere protetti dal diritto d’autore. Per contro, gli incontri non costituiscono di per sé opere che godano di tale tutela. Ciò premesso, la Corte dichiara che la trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti tali opere protette, quali la sequenza video di apertura o l’inno della Premier League, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva sul diritto d’autore, per la quale è necessaria l’autorizzazione dell’autore delle opere stesse. Infatti, qualora un bar-ristorante diffonda tali opere alla clientela presente in loco, le opere risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori al momento dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. |
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