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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Ottobre 2011 |
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LA COMMISSIONE EUROPEA VUOLE INTRODURRE SANZIONI PENALI PER L’ABUSO D’INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO PER OTTENERE UNA MAGGIORE DETERRENZA E MIGLIORARE L’INTEGRITÀ DEI MERCATI
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Bruxelles, 24 ottobre 2011 – Attualmente gli investitori che negoziano su informazioni privilegiate o manipolano i mercati diffondendo informazioni false o fuorvianti riescono a evitare le sanzioni grazie alle differenze legislative esistenti tra i 27 Stati membri dell’Unione europea. In alcuni paesi le autorità non dispongono di poteri sanzionatori efficaci, in altri non sono previste sanzioni penali per determinati reati di abuso d’informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Delle sanzioni efficaci possono avere un forte effetto deterrente e rafforzare l’integrità dei mercati finanziari dell’Ue. Per questo motivo la Commissione europea propone oggi norme a livello dell’Ue per garantire sanzioni penali minime per i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Per la prima volta la Commissione si avvale dei nuovi poteri che il trattato di Lisbona le ha conferito per attuare una politica dell’Ue che prevede sanzioni penali. La direttiva proposta impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che i suddetti reati siano puniti con sanzioni penali, come anche l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commetterli. La direttiva completa la proposta odierna di regolamento sugli abusi di mercato, che migliora l’esistente quadro normativo dell’Ue e rafforza le sanzioni amministrative. Viviane Reding, commissaria Ue per la Giustizia, ha dichiarato: “In questi tempi di crisi è indispensabile che i cittadini riacquistino fiducia nei nostri mercati. Per questo motivo, a completamento di un’effettiva vigilanza dei mercati, la Commissione propone oggi di potenziare l’esecuzione delle norme dell’Ue contro l’abuso d’informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato ricorrendo al diritto penale. Non c’è posto per comportamenti criminali nei mercati finanziari europei!” Il commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha dichiarato: “Oggi le sanzioni previste per gli abusi di mercato sono troppo diverse tra loro e mancano quindi del necessario effetto deterrente. Imponendo sanzioni penali per gravi reati di abuso di mercato in tutta l’Ue lanciamo un messaggio univoco contro potenziali responsabili: chi abusa di informazioni privilegiate e manipola il mercato rischia il carcere e l’iscrizione nel casellario giudiziale. Tali proposte aumenteranno l’integrità dei mercati, promuoveranno la fiducia degli investitori e la parità di condizioni nel mercato interno.” Definizione dei reati penali a livello dell’Ue - Vi è abuso d’informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni sensibili sotto il profilo dei prezzi negozia negli strumenti finanziari collegati.Vi è manipolazione del mercato quando una persona manipola artificialmente i prezzi degli strumenti finanziari ad esempio diffondendo informazioni false o fuorvianti e negoziando negli strumenti collegati per trarne vantaggio. L’insieme di queste pratiche è noto come abuso di mercato. La proposta di direttiva definisce i due reati - l’abuso d’informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato – che gli Stati membri dovranno considerare reati penali se commessi intenzionalmente. In linea con il campo d’applicazione della proposta di regolamento sugli abusi di mercato, certi tipi di operazioni sono esclusi: i programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione, la politica monetaria e le attività di gestione del debito nonché le attività concernenti le quote di emissioni nel perseguimento della politica climatica. La proposta impone anche agli Stati membri di introdurre il reato di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo di commettere queste forme di abuso di mercato. La responsabilità, penale o meno, va estesa anche alle persone giuridiche. Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le sanzioni penali comminate siano effettive, proporzionate e dissuasive. La proposta contiene una clausola di revisione che impone alla Commissione di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito all’applicazione della direttiva entro quattro anni dalla sua entrata in vigore e, nel caso, sulla necessità di una revisione, in particolare per quanto riguarda l’opportunità di introdurre norme minime comuni sui tipi e livelli di sanzioni penali. Se occorre, la relazione è corredata di proposte. Questa è la prima proposta legislativa basata sul nuovo articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede l’adozione di norme minime comuni di diritto penale se ciò si riveli indispensabile per garantire l’effettiva attuazione di una politica dell’Ue armonizzata. I regimi sanzionatori attualmente in vigore negli Stati membri per quanto riguarda i reati di abuso di mercato si sono rivelati non sufficientemente efficaci, in quanto non sempre vengono usate le stesse definizioni e le forti divergenze consentono ai trasgressori di approfittare delle lacune giuridiche. La proposta di oggi segue l’approccio indicato nella comunicazione della Commissione “Verso una politica penale dell’Unione europea - garantire l’effettiva attuazione delle politiche dell’Unione attraverso il diritto penale” del 20 settembre 2011 (cfr. Ip/11/1049), che conteneva una valutazione, sulla base di dati di fatto incontrovertibili, dei regimi nazionali vigenti e del valore aggiunto delle norme minime comuni di diritto penale a livello dell’Ue, tenendo conto dei principi di necessità, proporzionalità e sussidiarietà. La proposta di oggi rientra inoltre nel seguito da dare alla comunicazione della Commissione “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari” dell’8 dicembre 2010 (cfr. Ip/10/1678), che prevede l’introduzione di sanzioni penali per le violazioni più gravi della normativa sui servizi finanziari, se e quando ciò risulti indispensabile per garantirne l’attuazione efficace. Prossime tappe La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio per essere discussa e adottata. Una volta adottata, gli Stati membri dispongono di due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale. |
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