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Notiziario Marketpress di
Lunedì 14 Novembre 2011 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI DI STATO ALLO ZUCCHERIFICIO DI VILLASOR
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Lo zuccherificio di Villasor in Sardegna è stato realizzato agli inizi degli anni ‘60. Nel 1998 è stato acquisito dalla società Sadam Isz, che nel 2006, in seguito a riorganizzazione, è stata fusa per incorporazione nell’Eridania Sadam, sua società capogruppo. Nel 2003, la Regione autonoma di Sardegna ha autorizzato lo stanziamento di Eur 3.500.000 in favore dello zuccherificio per indennizzarlo parzialmente delle perdite subite a causa della diminuzione nella produzione di zucchero, dovuta alla riduzione dei conferimenti di barbabietole riconducibile alla siccità nel 2001/2002. Le autorità italiane hanno ritenuto l’aiuto compatibile con il mercato comune ed hanno sottoposto alla Commissione il progetto di aiuto. Con decisione 16 luglio 2008 (aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03), Gu L 244, pag. 10), la Commissione ha dichiarato l’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune. La Commissione sostiene che la Sadam Isz è attiva non solo sul mercato italiano, ma anche sul mercato intracomunitario. Sebbene la produzione dello zuccherificio sia quasi esclusivamente destinata al mercato sardo, l’aiuto previsto può svantaggiare un eventuale concorrente di un altro Stato membro in questo mercato. Il prodotto è oggetto di scambi tra Stati membri ed è pertanto esposto alla concorrenza. Il fatto che esista un´organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero prova l´entità degli scambi intracomunitari di zucchero. È prassi costante della Commissione quella di ritenere che le avversità atmosferiche, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, non possano come tali essere considerate calamità naturali. Inoltre, l´aiuto non può essere considerato compatibile, ai sensi dell’art. 87, n. 3, Ce, in quanto esso è destinato ad un’impresa di trasformazione per compensare perdite dovute ad avversità atmosferiche (le avversità atmosferiche possono evidentemente comportare costi aggiuntivi per le materie prime e/o una minore redditività, ma non possono giustificare l’applicazione agli impianti di trasformazione delle norme applicabili alla produzione agricola). Eridania ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione. Deduce quattro motivi relativi alla valutazione manifestamente erronea dei fatti, la violazione dell’obbligo di motivazione, la violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine, nonché l’eccessiva durata del procedimento. Il Tribunale considera che la Commissione ha sufficientemente motivato la decisione e non era tenuta a dimostrare l’incidenza effettiva dell’aiuto previsto sul mercato. Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo la quale un aiuto ad un’impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se l’impresa beneficiaria non partecipa essa stessa alle esportazioni, allorché si trova in concorrenza con produttori di altri Stati membri. Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente affermare, che, sebbene la produzione dello zuccherificio di Villasor fosse quasi esclusivamente destinata al mercato sardo, l’aiuto poteva svantaggiare un eventuale concorrente di un altro Stato membro in tale mercato. Pertanto, il Tribunale ritiene che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione dei fatti. La Commissione ha ritenuto che la siccità non potesse essere considerata una calamità naturale: i dati presentati dall´Italia non permettevano di concludere per il carattere eccezionale della siccità in Sardegna nel 2001 e nel 2002. Il Tribunale chiarisce che, sebbene il punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore dello zucchero [1] permettesse di equiparare la siccità ad una calamità naturale, era pur sempre a condizione che l’aiuto previsto fosse destinato ad indennizzare agricoltori (e non impianti agroindustriali di trasformazione) (oltre agli agricoltori ed alle associazioni di produttori, sono i proprietari dei mezzi di produzione agricola messi a disposizione degli operatori agricoli coloro che, in via eccezionale, possono beneficiare dell’equiparazione delle avverse condizioni atmosferiche ad una calamità naturale). Peraltro, negando l’applicazione delle disposizioni degli orientamenti, con la motivazione che lo zuccherificio era un’impresa agroindustriale di trasformazione, il Tribunale considera che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione, né in alcun errore di diritto. L’inosservanza di un termine ragionevole per adottare delle decisioni in esito a procedimenti amministrativi giustifica l’annullamento della decisione solo qualora comporti anche una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate. Quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo. Poiché Eridania non deduce che il suo diritto di essere sentita ed associata al procedimento in misura adeguata, sia stato violato dalla Commissione nel procedimento formale di indagine, occorre respingere l’asserita violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine. Il Tribunale dichiara e statuisce che il ricorso è respinto. (Sentenza nella causa T-579/08, Eridania Sadam Spa/commissione) |
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