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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Novembre 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: PROCEDURE DI INSOLVENZA – COMPETENZA INTERNAZIONALE – CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI DEL DEBITORE – TRASFERIMENTO DELLA SEDE STATUARIA IN UN ALTRO STATO MEMBRO – NOZIONE DI “DIPENDENZA”

 
   
 

Interedil Srl è stata costituita come società a responsabilità limitata con sede a Monopoli (Ba). Il 18 luglio 2001 essa ha trasferito la propria sede statutaria a Londra ed è stata cancellata dal registro delle imprese italiano. Contestualmente al trasferimento, ha posto in essere transazioni per la sua acquisizione da parte del gruppo britannico Canopus e quindi è stata cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito in data 22 luglio 2002. Il 28 ottobre 2003 la banca Intesa ha chiesto al Tribunale di Bari il fallimento di Interedil. Interedil ha contestato la giurisdizione del citato giudice e ha chiesto una statuizione preliminare della Cassazione in merito alla questione di giurisdizione. Il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento senza attendere la decisione della Cassazione. Quest´ultima ha comunque dichiarato la giurisdizione dei giudici italiani. Essa ha ritenuto che la presunzione del regolamento 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, secondo cui il centro degli interessi principali corrisponde al luogo in cui si trova la sede statutaria, poteva essere superata in ragione di varie circostanze (la presenza, in Italia, di beni immobili appartenenti all’Interedil, l’esistenza di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato con un istituto bancario, nonché l’omessa comunicazione al registro delle imprese di Bari del trasferimento). Nutrendo dubbi quanto alla fondatezza di tale valutazione della Cassazione alla luce dei criteri enucleati dalla Corte nella sua sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood Ifsc, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d´appello, ha rivolto alla Corte varie questioni pregiudiziali. Competenza della Corte La Corte di giustizia chiarisce innanzitutto che l´ordinanza di rinvio da parte del Tribunale di Bari è pervenuta alla Corte il 13 ottobre 2009. Prima dell´entrata in vigore del Trattato di Lisbona, solo le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non potesse proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno potevano adire la Corte in via pregiudiziale, sul fondamento del titolo Iv del Trattato Ce (visti, asili e immigrazione); dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009, la limitazione del diritto ad adire la Corte in via pregiudiziale, da esso prevista, è scomparsa. La Corte ha comunque già stabilito che dal Trattato di Lisbona essa è competente a conoscere di una domanda pregiudiziale proveniente da una giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, e ciò anche qualora la domanda - come nel caso presente - sia stata depositata prima di tale data (sentenza Weryński, C-283/09). Potere del giudice inferiore di effettuare il rinvio pregiudiziale Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se il diritto dell’Unione tolleri che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale in forza della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che queste non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. La Corte ha già stabilito che l’esistenza di una norma di procedura nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte qualora essi nutrano dubbi sull´interpretazione del diritto dell´Unione. Ne consegue che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà di rivolgersi alla Corte Ue, è vincolato dall’interpretazione fornita da quest´ultima e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga. A) La nozione di «centro degli interessi principali» La Corte ricorda che si tratta di una nozione propria al regolamento la quale, pertanto, presenta un significato autonomo e deve essere interpretata in maniera uniforme e indipendente dalle legislazioni nazionali. Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi. Si tratta del luogo dell’amministrazione principale della società. Essa è definita in base a criteri obiettivi e riconoscibili dai terzi, per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità del giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza principale. I criteri sono obiettivi quando gli elementi materiali siano stati circondati da una trasparenza sufficiente a far sì che i terzi (segnatamente, i creditori) ne abbiano potuto avere conoscenza. Ne consegue che, laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e la gestione è svolta in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo, trova piena applicazione la presunzione, secondo cui il centro degli interessi principali della società si trova in tale luogo. Questa presunzione può essere superata ove elementi obiettivi e riconoscibili da parte dei terzi consentano di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa: la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria sono elementi sufficienti a superare la presunzione, solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di concludere che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. B) La data rilevante ai fini della localizzazione del centro degli interessi principali del debitore Il regolamento non contiene disposizioni esplicite riguardanti il trasferimento del centro degli interessi del debitore. Secondo la giurisprudenza della Corte, in linea di principio, rileva, per l’individuazione della giurisdizione competente, la localizzazione del centro degli interessi principali del debitore alla data di proposizione della domanda di apertura di una procedura d’insolvenza. Nel caso – come quello di cui alla causa principale – di un trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, è presso la nuova sede statutaria che si presume che si trovi il centro degli interessi principali del debitore, e sono pertanto i giudici dello Stato membro della nuova sede, competenti ad aprire una procedura di insolvenza. Le stesse regole devono trovare applicazione qualora, alla data della proposizione della domanda di avvio della procedura di insolvenza, la società debitrice sia stata cancellata dal registro delle società e abbia cessato ogni attività. La nozione di centro degli interessi principali riflette l’intento di stabilire un collegamento con il luogo con il quale la società presenta i più stretti rapporti, in termini obiettivi e in maniera visibile dai terzi. È quindi logico privilegiare il luogo dell’ultimo centro degli interessi principali al momento della cancellazione della società debitrice e della cessazione di ogni attività da parte della stessa. C) La nozione di «dipendenza» Il regolamento la definisce come qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore eserciti in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni: collega l’esercizio di un’attività economica alla presenza di risorse umane (la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non configura una «dipendenza». Questa deve essere valutata sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. 2) La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore (art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000) deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione. 3) Il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima. 4) La nozione di «dipendenza» deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione. (Sentenza nella causa C-396/09, Interedil Srl/fallimento Interedil Srl e.A.

 
   
 

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