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Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Gennaio 2007 |
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PRIVACY: ANAGRAFE TRIBUTARIA E COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CITTADINI DA PARTE DI BANCHE E ASSICURAZIONI
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Il Garante della Privacy ha espresso i previsti pareri sui due schemi di provvedimento dell´Agenzia dell´entrate che attuano norme di legge approvate lo scorso anno relative alle modalità di comunicazione per via telematica dei dati dei cittadini italiani all´anagrafe tributaria, rispettivamente da parte degli istituti bancari e finanziari e da parte degli operatori del settore assicurativo. I due provvedimenti riguardano misure tecniche e, nei pareri espressi, il Garante ha sottolineato la necessità che siano adottate rigorose misure di sicurezza, allo scopo di garantire una effettiva protezione dei dati ed evitare usi illeciti ed abusi. L´autorità ha infatti richiesto che vengano tenute presenti le prescrizioni già indicate nel parere del luglio 2006 riguardo a specifiche misure tecnologiche (chiavi asimmetriche, password, tracciatura degli accessi), ma soprattutto che vengano riviste le modalità di accesso telematico ai dati mediante l´utilizzo di credenziali di autenticazione per il personale incaricato. Nei provvedimenti l´Autorità ha ricordato le criticità manifestate a suo tempo al Parlamento sulle norme di legge attuate da tali provvedimenti contro l´evasione fiscale, come la creazione di nuovi archivi o la duplicazione presso l´anagrafe tributaria di banche dati già previste da altre normative, o l´inserimento nell´anagrafe tributaria di informazioni sullo stato di salute dei cittadini, quali quelle riguardanti i beneficiari di somme di denaro erogate dalle assicurazioni (es. Rimborso spese per degenza in strutture ospedaliere). La lotta all´evasione è un obiettivo importante, ma va raggiunto senza comprimere i diritti fondamentali dei cittadini". Proprio riguardo alla trasmissione di dati relativi ai beneficiari di somme di denaro erogate dalle assicurazioni, l´Autorità ha specificato, in particolare, che i dati (somme liquidate, codice fiscale, partita Iva) devono essere conservati in una sezione separata dell´anagrafe tributaria e siano quindi consultabili solo a determinate condizioni. . |
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