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Notiziario Marketpress di
Martedì 23 Gennaio 2007 |
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LANCIATO SUL MERCATO ITALIANO IL PRIMO ED UNICO PRODOTTO DI QUESTO TIPO “SERVIZIO GARANZIA AFFITTO”, IMPORTANTI VANTAGGI PER PROPRIETARI E INQUILINI TUTELATI I PROPRIETARI DAL MANCATO PAGAMENTO DELL’AFFITTO E DELLE SPESE CONDOMINIALI
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Milano, 23 gennaio 2007 - Intesa Sanpaolo e Confedilizia (Confederazione Italiana Proprietà E-dilizia) hanno stipulato una convenzione a livello nazionale per offrire agli associati “Servizio Garanzia Affitto”. Questa convenzione, inizialmente applicata alla Rete Banca Intesa, sarà estesa al più presto all’intero Gruppo. Il nuovo prodotto – primo ed unico, per le caratteristiche che lo contraddistinguono, sul mercato italiano - nasce con l’obiettivo di rispondere all’esigenza sociale, fortemente avvertita tra i proprietari immobiliari, di tutelarsi dal rischio di mancato pagamento del canone di affitto, delle spese condominiali nonché del corrispettivo per gli eventuali periodi di occupazione dell’immobile dopo la scadenza del contratto. “Servizio Garanzia Affitto” rappresenta inoltre, un importante vantaggio per l’inquilino che non dovrà più versare anticipatamente la somma prevista a titolo di deposito cauzionale; somma che potrà essere utilmente impiegata, ad esempio, per il trasloco o per arredare i nuovi locali. “Servizio Garanzia Affitto” prevede infatti il rilascio di una fideiussione - a condizioni particolarmente agevolate - a richiesta del potenziale inquilino ed a favore del proprietario dell’immobile in locazione. La garanzia fideiussoria – che scatterà a prima richiesta da parte del locatore – sostituisce il deposito cauzionale tradizionale (tre mensilità del canone di locazione annuale) e consente al proprietario, in caso di morosità dell’inquilino per ogni somma da lui dovuta, di ottenere un importo fino a 12 mensilità del canone locativo iniziale, salvaguardando il proprietario stesso in modo più significativo. Dal punto di vista tecnico, infine, i contratti di locazione (sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo) sono sottoposti ad una condizione sospensiva che conferisce agli stessi efficacia e decorrenza al rilascio della fideiussione. Per i contratti di locazione ad uso abitativo, la durata della garanzia è pari all’intera durata del contratto maggiorata di un anno (compresi i periodi di occupazione) mentre per quelli ad uso non abitativo la durata della garanzia è prevista in dieci anni. . |
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