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Notiziario Marketpress di Martedì 23 Gennaio 2007
 
   
  LANCIATO SUL MERCATO ITALIANO IL PRIMO ED UNICO PRODOTTO DI QUESTO TIPO “SERVIZIO GARANZIA AFFITTO”, IMPORTANTI VANTAGGI PER PROPRIETARI E INQUILINI TUTELATI I PROPRIETARI DAL MANCATO PAGAMENTO DELL’AFFITTO E DELLE SPESE CONDOMINIALI

 
   
   Milano, 23 gennaio 2007 - Intesa Sanpaolo e Confedilizia (Confederazione Italiana Proprietà E-dilizia) hanno stipulato una convenzione a livello nazionale per offrire agli associati “Servizio Garanzia Affitto”. Questa convenzione, inizialmente applicata alla Rete Banca Intesa, sarà este­sa al più presto all’intero Gruppo. Il nuovo prodotto – primo ed unico, per le caratteristiche che lo contraddistinguono, sul mercato italiano - nasce con l’obiettivo di rispondere all’esigenza sociale, fortemente avvertita tra i proprietari immobiliari, di tutelarsi dal rischio di mancato pagamento del canone di af­fitto, delle spese condominiali nonché del corrispettivo per gli eventuali periodi di occupa­zione dell’immobile dopo la scadenza del contratto. “Servizio Garanzia Affitto” rappresenta inoltre, un importante vantaggio per l’inquilino che non dovrà più versare anticipatamente la somma prevista a titolo di deposito cauzionale; somma che potrà essere utilmente impiegata, ad esempio, per il trasloco o per arredare i nuovi locali. “Servizio Garanzia Affitto” prevede infatti il rilascio di una fideiussione - a condizioni partico­larmente agevolate - a richiesta del potenziale inquilino ed a favore del proprietario dell’immobile in locazione. La garanzia fideiussoria – che scatterà a prima richiesta da parte del locatore – sostituisce il de­posito cauzionale tradizionale (tre mensilità del canone di locazione annuale) e consente al pro­prietario, in caso di morosità dell’inquilino per ogni somma da lui dovuta, di ottenere un importo fino a 12 mensilità del canone locativo iniziale, salvaguardando il proprietario stesso in modo più significativo. Dal punto di vista tecnico, infine, i contratti di locazione (sia ad uso abitativo che ad uso non abi­tativo) sono sottoposti ad una condizione sospensiva che conferisce agli stessi efficacia e decor­renza al rilascio della fideiussione. Per i contratti di locazione ad uso abitativo, la durata della ga­ranzia è pari all’intera durata del contratto maggiorata di un anno (compresi i periodi di occupa­zione) mentre per quelli ad uso non abitativo la durata della garanzia è prevista in dieci anni. .  
   
 

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