|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Gennaio 2012 |
|
|
  |
|
|
GIUSTIZIA EUROPEA: ASSUNZIONE TESTIMONIANZA DI MINORI
|
|
|
 |
|
|
La decisione quadro 2001/220/Gai, sulla vittima nel procedimento penale, ammette disposizioni nazionali (artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394 del codice di procedura penale), che Non obbligano il pubblico ministero di chiedere al giudice che una vittima particolarmente vulnerabile sia sentita e deponga secondo le modalità dell’incidente probatorio e non la autorizzano a impugnare la decisione del p.M. Di rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità. Fatti L´art 392 ss. Del codice di procedura penale italiano, prevedono che, in casi di reati contro la libertà sessuale delle persone minori, il Pubblico Ministero, anche su richiesta della persona offesa, possa richiedere che si proceda all´assunzione della testimonianza del minore, in forma anticipata, rispetto all´audizione in un pubblico dibattimento. Si può procedere alla c.D. " assunzione protetta" della testimonianza della persona minore, specie se si tratta di minore di anni sedici. La testimonianza del minore viene assunta con modalità particolari ed in idoneo ambiente attrezzato, per favorire la tranquillità del minore stesso. La persona offesa minore non può peraltro chiedere direttamente al Giudice che proceda al suo esame nelle forme dell´incidente probatorio ma deve rivolgere queste richiesta al Pubblico Ministero. Il Pm non ha l´obbligo di ricorrere a tali forme, ma solamente ne ha la facoltà. La persona offesa non può d´altro canto ricorrere al Giudice contro la decisione del Pm (art. 394 cpp). Nell´attuale procedimento per violenza sessuale su minore, il Giudice (Tribunale di Firenze) deve quindi decidere sulla richiesta di archiviazione, in presenza di dichiarazioni della minore non assunte nelle più adeguate forme dell´incidente probatorio. Le norme italiane, a parere del Giudice di rinvio, non appaiono compatibili con la normativa comunitaria, in particolare la decisione n. 220/2001/Gai "Posizione della vittima nel procedimento penale". Secondo questa, "ciascuno Stato membro garantisce alla vittima un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento. In particolare, le vittime particolarmente vulnerabili devono beneficiare di un trattamento specifico. La vittima deve essere sentita durante il procedimento e fornire elementi di prova ma essere interrogata soltanto per quanto è necessario al procedimento penale " (A questa decisione, l´ordinamento giuridico italiano avrebbe dovuto conformarsi entro il 22/3/02. La competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sull´interpretazione delle decisioni quadro è rimessa alla volontà di ciascuno Stato membro, che può accettarla mediante un´apposita dichiarazione [art. 35 Tue]. L´italia ha effettuato tale dichiarazione). In particolare, appare in contrasto con la decisione 2001/220/Gai sia l´art. 392 comma 1 bis, sia l´art. 394. L’art. 392, comma 1 bis, del c.P.c. Italiano prevede l’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza di minore ovvero della persona offesa maggiorenne. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Y ha chiesto al pubblico ministero che si procedesse alla sua audizione come testimone. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia se la decisione quadro 2001/220/Gai tolleri disposizioni nazionali, che non prevedono l’obbligo per il pubblico ministero di chiedere al giudice che consenta ad una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio e, non autorizzano detta vittima a impugnare la decisione del pubblico ministero di rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità. Secondo la decisione quadro ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per tutte le vittime di essere sentite durante il procedimento e deve adoperarsi per garantire a tutte le vittime un trattamento debitamente rispettoso della loro dignità personal ed assicurare che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione. La decisione quadro non prevede invece concrete di attuazione degli obiettivi (v., già sentenza Pupino). Essa lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento degli obiettivi con essa perseguiti. In questa causa (a differenza che nella causa Pupino), il reato oggetto nella causa principale rientra tra quelli per i quali il ricorso alla audizione con incidente probatorio procedura è, in linea di principio, possibile. Il giudice del rinvio considera tuttavia che l’assenza di un obbligo per il pubblico ministero di accogliere la domanda, formulata da una vittima particolarmente vulnerabile, violi le disposizioni della decisione quadro. La Corte ricorda che va riconosciuto agli organi nazionali un ampio potere discrezionale relativamente alle modalità di assunzione della testimonianza. La decisione quadro impone agli Stati membri di garantire alle vittime più vulnerabili la facoltà di rendere testimonianza in condizioni particolari. Benché gli Stati membri siano tenuti ad adottare provvedimenti specifici a favore delle vittime particolarmente vulnerabili, da ciò non deriva necessariamente un diritto per tali vittime di beneficiare in qualunque ipotesi di un regime come quello dell’incidente probatorio. Tuttavia, una legislazione nazionale che prevede un regime processuale in forza del quale il pubblico ministero decide in merito all’accoglimento della domanda della vittima di ricorrere a una procedura come quella dell’incidente probatorio, non eccede il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri. La decisione quadro non impone agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento, la circostanza che nel sistema giuridico penale italiano spetti al pubblico ministero decidere di sottoporre al giudice investito della causa la domanda della vittima di ricorrere all’incidente probatorio, può essere considerata come rientrante nella logica di un sistema in cui il pubblico ministero costituisce un organo giudiziario incaricato dell’esercizio dell’azione penale. La decisione di rifiuto del pubblico ministero, che dev’essere motivata, non può formare oggetto di controllo da parte di un giudice, in quanto tale circostanza si inserisce in un sistema in cui la formulazione dell’accusa è in linea di principio riservata al pubblico ministero. La decisione quadro comporta che la vittima possa rendere una deposizione che possa essere considerata quale elemento di prova. Il suo diritto ad essere sentita, oltre a darle la possibilità di descrivere oggettivamente lo svolgimento dei fatti, deve consentirle di poter esprimere il proprio punto di vista. Tuttavia, né la decisione quadro, né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantiscono alla vittima di un reato il diritto di provocare l’esercizio di azioni penali contro un terzo al fine di ottenerne la condanna. La Corte decide pertanto che La decisione quadro 2001/220/Gai, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, non osta a disposizioni nazionali (artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394 del codice di procedura penale), che non prevedono l’obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affinché quest’ultimo consenta ad una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio e, dall’altro, non autorizzano detta vittima a proporre ricorso dinanzi ad un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità. (Corte di giustizia Ue, Sentenza nella causa C-507/10, X con l’intervento di Y) |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|