|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Gennaio 2012 |
|
|
  |
|
|
GIUSTIZIA EUROPEA: GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
|
|
|
 |
|
|
La legge n. 142/1990, sulle autonomie locali ha introdotto una riforma degli strumenti giuridici organizzativi offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici, e la facoltà, per i comuni, di costituire società commerciali o di società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica per fornire servizi pubblici. Tra il 1994 e il 1998, a tali società sono stati concessi prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti ed altre agevolazioni 1. La concessione di prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti tra il 1994 e il 1998 (Legge1986, n. 488, provvedimenti urgenti per la finanza locale); 2. L´esenzione da tutte le tasse sui conferimenti relativi alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società ex legge n. 142/90; 3. L´esenzione totale triennale dall´imposta sul reddito d´impresa (Irpeg e Ilor), non oltre il 1999. Alcune società hanno sostenuto che le misure non costituivano aiuti di stato. Le autorità italiane e la ricorrente hanno sostanzialmente aderito a tale tesi. Viceversa, il Bundesverband der deutschen Industrie eV, associazione tedesca degli industriali e dei prestatori di servizi ha osservato che le misure potrebbero provocare distorsioni della concorrenza non solo in Italia, ma anche in Germania. Analogamente, la Gas-it, associazione italiana di operatori privati del settore della distribuzione del gas, ha osservato che le misure di cui trattasi, in particolare l´esenzione triennale dall´imposta sul reddito d´impresa, costituivano aiuti di Stato. Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2003/193/Ce: l´esenzione triennale dall´imposta sul reddito e i vantaggi derivanti dai prestiti della Cddpp costituiscono aiuti di Stato, incompatibili con il mercato comune. L´italia deve senza indugio recuperare l´aiuto e gli interessi relativi presso i beneficiari. Nelle more, la Commissione ha introdotto contro l´Italia un ricorso per inadempimento (C-207/05) conclusosi con una sentenza di condanna (la prima, meramente dichiarativa) il 1.6.2006. Con 7 sentenze dell´11 giugno 2009 il Tribunale ha dichiarato irriceviblii 7 ricorsi. (T-292/02, T-300/02, T-301/02, T-189/03, T-309/02, nonché T-297/02, per la parte che riguarda i prestiti della Cassa depositi e prestiti, di cui Acea non ha goduto; e T-222/04 Italia/commissione)). (Ai sensi dell´art. 230, quarto comma, Ce, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone, solo qualora la detta decisione la riguardi direttamente ed individualmente). Hanno impugnato le sentenze: * A2a Spa (ricorso di Asm Brescia Spa): C-318/09 P * Acea Spa: C-319/09 P * A2a Spa (ricorso di Aem Spa): C-320/09 * Iride Spa, precedentemente Amga Spa : C-329/09 * Acegas : C-341/09 (sentenze nelle cause A2a Spa, precedentemente Asm Brescia Spa, e.A / Commissione) |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|