Il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di garantire, nelle loro rispettive normative, un diritto ad una remunerazione equa e unica dei produttori di fonogrammi, pubblicati a scopi commerciali, versata dall’utente di tali fonogrammi nell’ambito di una radiodiffusione via etere o di una qualsiasi comunicazione al pubblico. Detta equa remunerazione non deve tuttavia essere versata quando si tratta di un’«utilizzazione privata».
La Phonographic Performance (Ireland) Limited («PPL») è una società di gestione collettiva che rappresenta i diritti dei produttori di fonogrammi sulle registrazioni sonore o i fonogrammi in Irlanda.
La PPL ha proposto alla High Court (Commercial Division, Irlanda) un ricorso nei confronti dello Stato irlandese, diretto a fare dichiarare che questo violerebbe il diritto dell’Unione, in quanto la normativa nazionale esenta i gestori di alberghi dall’obbligo di versare un’equa remunerazione per l’utilizzo di fonogrammi nelle camere d’albergo in Irlanda. La PPL ha anche chiesto il risarcimento dei danni dovuti quali riparazione di tale inadempimento. Il giudice irlandese ha sottoposto svariate questioni alla Corte di giustizia.
Con la sentenza odierna la Corte analizza, innanzitutto, se il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione via radio, sia un «utente» il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma riprodotto in una radiodiffusione ai sensi del diritto dell’Unione.
In tale contesto la Corte indica che – in un´ulteriore sentenza pronunciata oggi – essa ha giudicato che la nozione di «comunicazione al pubblico» comporta una valutazione individualizzata, e che, per simile valutazione, occorre tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro.
Fra tali criteri la Corte ha messo in evidenza, in primo luogo, il ruolo imprescindibile dell’utente. Questi effettua difatti un atto di comunicazione quando, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dà ai suoi clienti accesso a un’emissione radiodiffusa, contenente l’opera protetta. In secondo luogo, la Corte ha precisato taluni elementi inerenti alla nozione di pubblico. A tale riguardo, il «pubblico» deve essere costituito di un numero indeterminato di destinatari potenziali e di un numero di persone piuttosto considerevole. In terzo luogo, la Corte ha giudicato che il carattere lucrativo di una «comunicazione al pubblico» costituisce parimenti un criterio rilevante. Risulta quindi sottinteso che il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, è il destinatario dell´azione dell’utente e, dall’altro, è ricettivo, in un modo o nell’altro, alla comunicazione da parte di quest’ultimo, e non è «intercettato» casualmente.
Orbene, detti criteri sono soddisfatti nella fattispecie. Infatti, il ruolo del gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, è imprescindibile, poiché i clienti di tale albergo possono fruire dei fonogrammi unicamente grazie al deliberato intervento di detto gestore. I clienti dell´albergo costituiscono un numero indeterminato di destinatari potenziali, nella misura in cui l’accesso di tali clienti ai servizi dell’albergo in parola è frutto, in via di principio, della scelta specifica di ciascuno di essi e non è soggetto ad altro limite se non la capacità ricettiva dell’albergo stesso. Con riferimento all’importanza del numero di destinatari potenziali la Corte ha già dichiarato che i clienti di un albergo costituiscono un numero di persone abbastanza rilevante, che, di conseguenza, devono essere ritenute un pubblico. Infine, la diffusione via radio di fonogrammi da parte del gestore di un albergo ha carattere lucrativo. Difatti la sua azione, diretta a procurare accesso all’opera radiodiffusa ai suoi clienti, costituisce una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile, nella misura in cui l’offerta di questo servizio influisce sulla categoria dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere. Essa è inoltre idonea ad attirare ulteriori clienti interessati a tale servizio supplementare.
Di conseguenza, un simile gestore è un «utente» che effettua una «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso ai sensi del diritto dell’Unione.
Su tale base il gestore in parola è tenuto al versamento di un’equa remunerazione per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall’emittente radiofonica. Quando, infatti, il gestore di un albergo diffonde via radio un fonogramma nelle camere dei clienti, egli utilizza tale fonogramma in modo autonomo e lo trasmette ad un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato dall’atto di comunicazione d’origine. Inoltre, attraverso detta trasmissione, il gestore in parola riceve dei benefici economici che sono indipendenti da quelli ottenuti dall’emittente o dal produttore di fonogrammi.
La Corte dichiara altresì che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei suoi clienti non apparecchi radio e/o televisivi, bensì apparecchi di altro tipo, nonché fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi del diritto dell’Unione. Egli è pertanto tenuto al versamento di un’equa remunerazione per la riproduzione di tali fonogrammi.
Si aggiunga che, ad avviso della Corte, sebbene il diritto dell’Unione limiti il diritto ad un’equa remunerazione in caso di «utilizzazione privata», esso non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma dall’obbligo di versare la remunerazione in parola.
Ciò posto, la Corte precisa che non è il carattere privato o meno dell’utilizzo dell’opera da parte dei clienti di un albergo ad essere rilevante al fine di stabilire se il gestore di detto albergo possa avvalersi dell’eccezione relativa ad un’«utilizzazione privata», bensì il carattere privato o meno dell’utilizzazione dell’opera da parte del gestore stesso. Orbene, l’«utilizzazione privata» di un’opera protetta comunicata al pubblico dall’utente costituisce una contraddizione in termini, dal momento che un «pubblico» risulta per definizione «non privato».
(Corte di giustizia dell’Unione europea, 15 marzo 2012, Sentenza nella causa C-162/10, Phonographic Performance (Ireland) Limited / Irlanda, Attorney General)