A partire dal 1° aprile 2012, per gli atti dell´Agenzia delle entrate di massimo 20.000,00 euro, scatta l´obbligo del reclamo prima della causa davanti al giudice tributario. Si tratta di una sorta di autotutela obbligatoria e con obbligo di risposta da parte dell´ufficio interessato, con lo svantaggio -per il contribuente- che ad analizzare il reclamo è lo stesso ufficio contro cui si fa il reclamo e non un terzo: un reclamo-pre causa all´ufficio che ha emesso l´atto, con richiesta di riesame dello stesso in base ad una proposta "conciliativa" eventualmente fatta dallo stesso contribuente, proposta che può essere o meno accettata, e in caso negativo l´ufficio è tenuto a proporre una propria "contro-proposta".
Se non si arriva ad un accordo o se l´Agenzia non accetta il reclamo e/o la proposta, il reclamo, corredato dalla proposta "conciliativa" del contribuente, diventa l´atto introduttivo al ricorso in commissione tributaria.
Questa fase pre-causa del processo tributario dura al massimo 90 giorni.
Il reclamo deve essere redatto come un un vero e proprio ricorso