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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Aprile 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE IMPRESE ALLE CAMERE DI COMMERCIO È COMPATIBILE COL DIRITTO DELL´UNIONE

 
   
  . La regolamentazione italiana prevede che tutte le imprese industriali, commerciali e finanziarie, ma anche le società e le cooperative, anche se non esercitano attività commerciale, devono iscriversi al registro delle imprese, gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Cciaa). Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico determina l´importo annuale del diritto dovuto per l´anno 2009 da parte di tutte le imprese iscritte o menzionate in tale registro. Grillo Star Srl è una società che ha effettuato alcune operazioni necessarie all´avvio di un´attività alberghiera. Nel 2009 la Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza ne ha dichiarato il fallimento, nonché l´apertura del procedimento di ammissione dei creditori al suo passivo. La Cciaa di Cosenza ha chiesto l´ammissione al fallimento di un credito pari a 200 Euro, maggiorato di 113,39 Euro, a titolo di diritto annuale. Il Tribunale di Cosenza, al momento di approvare la domanda di ammissione al passivo di tale credito, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune domande di pronuncia pregiudiziale. Il Tribunale chiede se i criteri di determinazione di questo diritto annuale sono conformi alla direttiva sulle imposte indirette che prevede l´esonero delle società di capitali di qualsiasi forma di imposta indiretta sull´immatricolazione o su qualsiasi altra formalità preliminare all´esercizio di un´attività. La Corte ha già avuto occasione di precisare che le imposte di carattere remunerativo costituiscono già una deroga al divieto di imposte dirette aventi le stesse caratteristiche dell´imposta sulla registrazione. La Corte riprende la sua giurisprudenza secondo la quale il divieto di imposte sulla registrazione è giustificato dal fatto che tali imposte, non colpendo i conferimenti di capitale, sono riscosse per le formalità connesse alla forma giuridica della società e quindi il loro mantenimento metterebbe a rischio gli scopi perseguiti dalla stessa direttiva. Tuttavia, sempre secondo la sua giurisprudenza il fatto che il diritto nazionale preveda l´iscrizione delle società di capitali al registro come condizione di esistenza delle società stesse non rimette in discussione la circostanza che si tratta sempre dell´immatricolazione dell´impresa stessa e non della società di capitali proprietaria dell´impresa. Inoltre tale tributo è indipendente dalla forma giuridica dell´ente titolare dell´impresa ed è proporzionale al fatturato dell´impresa. Ciò esclude che il pagamento di tale tributo costituisca una formalità maggiormente onerosa secondo la forma della società. Il pagamento di tale diritto annuale può anche essere imposto ad una società che non esercita alcuna attività economica, in virtù della presunzione secondo la quale ogni società di capitali detiene un´impresa, ma anche perché il fatto generatore dell´imposta annuale risiede nella registrazione dell´impresa stessa indipendentemente dalla sua forma giuridica. La Corte conclude che un diritto dovuto annualmente da ogni impresa per l´iscrizione al registro delle imprese, anche se l´iscrizione ha effetto costitutivo e anche se tale diritto è dovuto relativamente al periodo di tempo in cui queste svolgono solamente attività preparatorie alla gestione di un´impresa, è compatibile con il diritto dell´Unione. (Sentenza nella causa C- 443/09, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza /Fallimento Grillo Star Srl)  
   
 

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