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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Aprile 2012 |
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NULLA LA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL’INDICAZIONE DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI
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La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516, ha disposto che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale rende nulla la cartella esattoriale. Il caso riguardava un contribuente il quale aveva impugnato la cartella di pagamento con cui l´Ufficio di Padova aveva iscritto a ruolo le somme riportate in un avviso d´accertamento, oltre interessi. Il ricorso è stato accolto dalla Ctp, e su ricorso di Equitalia Polis S.p.a., tale decisione è stata poi impugnata dinanzi alla Ctr del Veneto, la quale ha statuito che la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non invalidava la cartella, aggiungendo inoltre che l´omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e pertanto rendeva parzialmente illegittima la cartella. Avverso tali sentenze, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso in Cassazione, che ha respinto l’eccezione sollevata dal contribuente circa l’obbligo per l’ufficio di indicare il responsabile del procedimento visto che l’art. 7 della legge n. 212/2000, pur qualificando "tassativo" l´obbligo dell´indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell´Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non indica, in alcun modo, la sanzione connessa alla sua violazione. D’altra parte, con l´unico motivo dedotto, il Fisco ha censurato che, nell´annullare la cartella esattoriale nella parte relativa agli interessi, i giudici d´appello avrebbero disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti definitivi non necessita di motivazione, anche "nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dall´art. 20 Dpr n. 602/73". I giudici di legittimità, hanno giudicato inammissibile tale motivo di ricorso. In particolare, è stata condivisa la decisione dei giudici d´appello, secondo i quali "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l´accertamento riferito all´anno d´imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati". Sulla scorta di tali argomentazioni, l´operato dell´ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che subiva in tal modo, una violazione del suo diritto di difesa |
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