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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Maggio 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SUSSIDIO CASA - PARITÀ DI TRATTAMENTO PER CITTADINI UE E CITTADINI DEI PAESI TERZI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
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Il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale o regionale che riservi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini dell’Unione per la distribuzione dei fondi destinati ad un sussidio per l’alloggio L’unione riconosce il diritto alla parità di trattamento dei beneficiari di un sussidio per l’alloggio volto a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti Il sig. Kamberaj, cittadino albanese, risiede in Italia nella Provincia autonoma di Bolzano dal 1994. Titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ha beneficiato di un «sussidio casa» – contributo della Provincia che mira a consentire ai conduttori meno abbienti di pagare il loro canone di locazione – per gli anni 1998‑2008. Tale sussidio è distribuito tra, da un lato, i cittadini dell’Unione, italiani o non, e, dall’altro, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, a condizione che questi ultimi risiedano continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale ed ivi abbiano svolto un’attività lavorativa per almeno tre anni. A partire dal 2009, la distribuzione dei fondi concessi a queste due categorie è stata calcolata diversamente a seconda si trattasse di cittadini dell’Unione o di cittadini di paesi terzi. L’istituto per l’Edilizia sociale («Ipes») della Provincia di Bolzano ha pertanto respinto la domanda di sussidio del sig. Kamberaj per l’anno 2009, a motivo che lo stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi era esaurito. Il sig. Kamberaj chiede al Tribunale di Bolzano di accertare che detta decisione di rigetto costituisce una discriminazione contraria alla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale di Bolzano interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di tale meccanismo di distribuzione dei fondi destinati ai sussidi per l’alloggio, che riserva ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento peggiorativo rispetto a quello del quale beneficiano i cittadini dell’Unione. La Corte rileva innanzitutto che l’applicazione di coefficienti diversi nella distribuzione dei fondi ha l’effetto di sfavorire la categoria composta dai cittadini dei paesi terzi, in quanto lo stanziamento disponibile per soddisfare le loro domande di sussidio per l’alloggio è più esiguo e rischia pertanto di essere esaurito più rapidamente rispetto a quello attribuito ai cittadini dell’Unione, italiani o non. A giudizio della Corte, un cittadino di un paese terzo che abbia acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro si trova, rispetto al sussidio per l’alloggio, in una situazione comparabile a quella di un cittadino dell’Unione, italiano o non, avente il medesimo bisogno economico. La Corte verifica in seguito l’ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda la parità di trattamento dei soggiornanti di paesi terzi di lungo periodo e dei cittadini dello Stato membro di residenza in materia di previdenza sociale, assistenza sociale o protezione sociale. Dal momento che il legislatore dell’Unione ha inteso rispettare le peculiarità degli Stati membri, tali nozioni sono definite dalla legislazione nazionale, nel rispetto, tuttavia, del diritto dell’Unione. Ne consegue che spetta al giudice nazionale valutare se un sussidio per l’alloggio rientri nelle materie contemplate dalla direttiva, tenendo conto sia dell’obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva stessa sia delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. Ai sensi della direttiva, nei settori dell’assistenza sociale e della protezione sociale gli Stati membri possono limitare l’applicazione della parità di trattamento alle prestazioni essenziali. Tali prestazioni – tra le quali figurano il sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia o di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine – devono essere concesse in modo identico ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo secondo modalità di attribuzione determinate dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Poiché la direttiva non detta un elenco esaustivo delle prestazioni essenziali, non è escluso che i sussidi per l’alloggio rientrino in tale nozione, alla quale il principio della parità di trattamento deve necessariamente essere applicato. Si tratta in ogni caso di prestazioni che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari, come il vitto, l’alloggio e la salute. Inoltre, dal momento che il diritto dei cittadini dei paesi terzi al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale, qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene. Il senso e la portata della nozione di prestazioni essenziali devono peraltro essere ricercati tenendo conto della finalità perseguita dalla direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. Inoltre, la nozione di prestazioni essenziali deve essere interpretata anche nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali, la quale riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il giudice nazionale deve accertare se il «sussidio casa» sia una prestazione essenziale, prendendo in considerazione la finalità del sussidio stesso, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di assistenza sociale italiano. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale o regionale, la quale – nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio per l’alloggio – riservi ai cittadini di paesi terzi un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ove essi risiedono, a condizione che il sussidio per l’alloggio rientri nelle materie assoggettate al principio della parità previsto dalla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e costituisca una prestazione essenziale ai sensi di tale direttiva, circostanze queste il cui accertamento è riservato al giudice nazionale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 24 aprile 2012, Sentenza nella causa C‑571/10, Servet Kamberaj / Istituto per l´Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano) |
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