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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Maggio 2012
 
   
  UE: DIFFAMAZIONE TRANSFRONTALIERA A MEZZO STAMPA

 
   
   Bruxelles, 10 maggio 2012 - Regole più chiare sono necessarie per proteggere non solo le vittime della diffamazione trasnfrontaliera, ma anche i giornalisti accusati di ciò, dice una risoluzione approvata il Giovedi. "Gli editori non dovrebbero essere tenuti a conoscere ciò che la legislazione è in ogni paese in Europa: (...) tutti hanno bisogno di sapere quali sono le regole del gioco sono", ha detto l´autore delle Cecilia Wikström risoluzione (Alde, Se), in un dibattito su Mercoledì. "Spero che la Commissione risponda alla nostra proposta in un breve periodo di tempo", ha aggiunto. Migliorare chiarezza giuridica avrebbe tagliato il costo di casi giudiziari, riducendo così il rischio di un "effetto raggelante" sulla libertà di stampa e migliorare l´accesso alla giustizia, dice il testo. Le misure proposte dovrebbero anche ridurre il rischio di "forum shopping", in cui il richiedente sceglie la giurisdizione pensata più probabile per produrre un risultato favorevole. Dovrebbero inoltre garantire che i giornalisti non rischiano di avere a che fare con diverse serie di leggi nazionali. Norme in materia di diffamazione e violazione della privacy dovrebbe essere incluse nel vigente regolamento Ue sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, noto come "Roma Ii", aggiunge il testo. Caso specifico di diffamazione da parte dei media - Secondo la proposta, se un giornalista francese è stato accusato da un tribunale tedesco di aver diffamato un cittadino tedesco, il giudice tedesco avrebbe dovuto applicare la legge pertinente francese. La risoluzione propone inoltre che in caso di diffamazione transfrontaliera a mezzo stampa o calunnie per gli audiovisivi, la legge da applicare dovrebbe essere quella del paese in cui la pubblicazione o la trasmissione è "diretta", come determinato con riferimento al linguaggio, cifre di vendita e / o dimensioni del pubblico. Nei casi in cui tale adempimento si rivela impossibile determinare, allora si dovrebbe applicare la legge del paese di residenza dell´editore. Diritto di replica - Il diritto di replica e le misure di prevenzione o di riparazione nei confronti di una pubblicazione o una trasmissione sarebbero soggette alla legge del paese in cui l´editore risiede abitualmente. Background su Roma Ii: aiutare le persone a risolvere le controversie transfrontaliere - Le disposizioni in materia di diffamazione non sono stati incluse nel regolamento, nel 2007, dal Parlamento e il Consiglio, nonostante le lunghe discussioni, non sono d´accordo su una proposta comune. La normativa, adottata nel 2007, mira a facilitare contenzioso tra i cittadini provenienti da diversi paesi dell´Unione europea su materie quali gli incidenti stradali, incidenti causati da prodotti difettosi e danni ambientali, stabilendo quale legge nazionale sarebbe applicabile ad ogni caso. Ciò permetterà di evitare lunghi e costosi conflitti di competenza nei casi in cui le leggi di più di uno Stato membro può applicare.  
   
 

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