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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Giugno 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: L´ESCLUSIONE DI UN AGRICOLTORE DAL BENEFICIO DI AIUTI AGRICOLI, PER FALSA DICHIARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SUA AZIENDA, NON ESCLUDE L’IMPOSIZIONE DI UNA SANZIONE PENALE PER GLI STESSI FATTI

 
   
  Una siffatta esclusione dal beneficio dell´aiuto prevista dal diritto dell´Unione non costituisce una sanzione penale. La normativa europea sui regimi di aiuti agricoli prevede il versamento di tali aiuti in funzione, segnatamente, della superficie dichiarata dal titolare dell´azienda agricola (pagamento unico per superficie). Qualora, a seguito di un controllo, si constati una differenza tra la superficie determinata e la superficie dichiarata dall´agricoltore superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto per l´anno in causa. Inoltre, se tale differenza è superiore al 50 %, l´agricoltore è escluso dall´aiuto ,per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, anche per i tre anni civili successivi a quello della constatazione. Il codice penale polacco prevede una pena detentiva di durata da tre mesi a cinque anni per chi, al fine di ottenere una sovvenzione, abbia presentato un documento falso, contraffatto, contenente affermazioni non veritiere, o ingannevole, ovvero una dichiarazione scritta fraudolenta, riguardo a circostanze di rilevanza essenziale. Nel 2005 il sig. Bonda ha presentato, in Polonia, all´Ufficio circondariale dell’Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione agricola, una domanda intesa alla concessione di un pagamento unico per superficie per l’anno 2005. In tale domanda, egli aveva reso una dichiarazione inesatta quanto all’estensione dei terreni agricoli coltivati e alle colture effettuate su tali terreni, sovrastimando le superfici destinate all´agricoltura e indicando in tale dichiarazione 212,78 ettari invece di 113,49 ettari. Con decisione del 2006, il direttore di tale Ufficio ha, da un lato, negato al sig. Bonda il pagamento unico per superficie per l’anno 2005 e, dall’altro, gli ha irrogato una sanzione sotto forma di perdita del suo diritto al pagamento unico per superficie, per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, per i tre anni successivi. Con sentenza del 14 luglio 2009 il Sąd Rejonowy w Goleniowie (Tribunale circondariale di Goleniów, Polonia) ha condannato il sig. Bonda per il reato di frode in materia di sovvenzioni in applicazione del codice penale, in quanto, al fine di ottenere sovvenzioni, egli aveva dichiarato il falso riguardo a circostanze di rilevanza essenziale per la concessione di un pagamento unico per superficie. A tal titolo, il sig. Bonda è stato condannato ad una pena detentiva della durata di otto mesi con la sospensione condizionale dell’esecuzione per due anni, nonché ad una pena pecuniaria ad un tasso giornaliero di Pln 20 per 80 giorni (circa Eur 400). Il sig Bonda ha impugnato tale sentenza. Il Sąd Najwyższy (Corte Suprema), adito in cassazione, chiede alla Corte di giustizia se le misure consistenti nell´escludere un agricoltore dal beneficio dell´aiuto per l’anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile e nel ridurre l´aiuto che avrebbe potuto ottenere a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, costituiscano sanzioni penali atte ad escludere ogni altra azione penale nei confronti del sig. Bonda per gli stessi fatti in applicazione del principio del ne bis in idem (divieto di essere perseguito nuovamente per gli stessi fatti) contenuto nel codice di procedura penale polacco. La Corte rammenta che ha già deciso che non hanno carattere penale le sanzioni previste da normative di politica agricola comune, quali l´esclusione temporanea di un operatore economico dal beneficio di un regime di aiuti. Essa ha, infatti, considerato che siffatte esclusioni sono destinate a combattere le numerose irregolarità che vengono commesse nell’ambito degli aiuti all’agricoltura e che, gravando pesantemente sul bilancio dell’Unione, sono tali da compromettere le azioni intraprese dalle istituzioni in tale settore per stabilizzare i mercati, sostenere il livello di vita degli agricoltori ed assicurare prezzi ragionevoli nelle forniture ai consumatori. La Corte rileva che, nel caso di specie, solo gli operatori che hanno chiesto di beneficiare del regime di aiuti possono vedersi applicare le misure controverse, qualora emerga che le informazioni da essi fornite a sostegno delle loro domande siano erronee. Essa considera, inoltre, che le misure rappresentano uno strumento amministrativo specifico che costituisce parte integrante di un regime specifico di aiuti ed è volto a garantire la buona gestione finanziaria dei fondi pubblici dell’Unione. Sulla base di tali elementi, la Corte conclude che tali misure sono di natura amministrativa. Tale natura non è rimessa in discussione dall´esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell´uomo relativa alla nozione di «procedura penale». La Corte osserva, a tale proposito, che per definire tale nozione sono pertinenti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell´illecito nel diritto interno, il secondo nella natura stessa dell’illecito e il terzo nella natura e nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere. Riguardo al primo criterio, la Corte rileva che le misure consistenti nell´escludere un agricoltore dal beneficio dell´aiuto non sono considerate di natura penale dal diritto dell’Unione. Per quanto riguarda il secondo criterio, la Corte considera che tali misure possono essere applicate unicamente agli operatori economici che usufruiscono del regime di aiuti di cui trattasi e che la finalità di tali misure non è repressiva, ma consiste, essenzialmente, nel proteggere la gestione dei fondi dell’Unione mediante l´esclusione temporanea del beneficiario che abbia reso dichiarazioni inesatte nella sua domanda di aiuti. Secondo la Corte, contro il carattere repressivo delle misure depone inoltre il fatto che la riduzione dell´importo dell´aiuto ottenibile dall´agricoltore per gli anni successivi a quello in cui è stata constatata un´irregolarità è subordinata alla presentazione di una domanda per tali anni. Per quanto riguarda il terzo criterio, la Corte sostiene che le sanzioni previste dal diritto dell´Unione hanno come unico effetto quello di privare l´agricoltore interessato della prospettiva di ottenere un aiuto e che la riduzione dell´importo dell´aiuto ottenibile dall´agricoltore per gli anni successivi a quello in cui è stata constatata un´irregolarità è subordinata alla presentazione di una domanda per tali anni, per cui le sanzioni non possono essere assimilate a quelle di natura penale. Pertanto, la Corte dichiara che siffatte sanzioni non possono essere qualificate come sanzioni di natura penale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 5 giugno 2012, Sentenza nella causa C-489/10, Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda)  
   
 

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