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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Febbraio 2007
 
   
  INTERNET: REATO DI DIFFAMAZIONE

 
   
  A richiesta di un lettore confermiamo che la V sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25875 del 25 luglio 2006 ha affermato che la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Il Tribunale di Napoli aveva condannato C. R. Per il reato di cui all´art. 595 cod. Pen. , per avere offeso la reputazione altrui, aprendo un sito internet a nome della persona offesa, sul quale apparivano immagini di adolescenti intenti a compiere atti sessuali e per quello di cui agli artt. 476, 482, 485, 61n. 2 cod. Pen. Poiché, allo scopo di commettere il suddetto reato di diffamazione, apponeva la falsa firma della persona offesa in calce al modulo di richiesta di apertura dei siti web. La Corte d’Appello confermava la pronuncia emanata dal giudice di primo grado, concedendo il beneficio della non menzione. La sentenza viene impugnata dal difensore dell’imputato, il quale deduceva, fra l’altro, erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento all´art. 595 cod. Pen. Propongono ricorso anche la parte civile ed il proprio difensore. La Corte di Cassazione, intervenendo sul tema del momento consumativo del reato di diffamazione telematica, si è allineata alle precedenti pronunce, ribadendo che la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa e, quindi, con riferimento alle ipotesi di diffamazione telematica, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse “in rete”, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Secondo la Corte quando una notizia viene immessa sui mezzi di comunicazione di massa, cartacei, televisivi o telematici, la diffusione della stessa si deve presumere fino a prova contraria, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone. Per cui anche l’immissione di notizie o immagini diffamatorie nei siti web integra un’ipotesi di offerta in incertam personam e implica la fruibilità delle stesse da parte di un numero di utenti indeterminabile. .  
   
 

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