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Notiziario Marketpress di Giovedì 19 Luglio 2012
 
   
  SALUTE: CORTE COSTITUZIONALE ACCOGLIE RICORSO FVG-VENETO SU TICKET

 
   
   Trieste, 19 luglio 2012 - La direzione regionale della Salute richiama oggi la sentenza della Corte costituzionale 187/2012 in merito al ticket aggiuntivo sulle prestazioni sanitarie reintrodotto dal decreto legge 98/2011. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno impugnato tali disposizioni, contenute nell´articolo 17 del decreto-legge n.98 del 2011, "Razionalizzazione della spesa sanitaria", che dettano misure in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (il cosiddetto ticket). La Regione Friuli Venezia Giulia ha impugnato, in particolare, l´art.17, comma 1, lettera d) e comma 6 del decreto legge 98/2011. L´art.17, comma 1, lettera d) prevede che, nel caso in cui non sia stata raggiunta un´intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, a decorrere dall´anno 2014 siano introdotte, con regolamento statale, misure di compartecipazione sull´assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Tali misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte. La Corte costituzionale ha accolto l´eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia. La Consulta ha sancito infatti il principio secondo cui le misure di compartecipazione non possono essere unilateralmente introdotte con regolamento statale ma solo previo confronto con le Regioni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha altresì impugnato l´art.17, comma 6 laddove introduce il ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati e il ticket di 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero. La Corte costituzionale ha respinto tale eccezione in quanto le misure statali in materia di ticket, essendo volte sia a coordinare la finanza pubblica sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario. Alla luce di ciò, si è rivelata corretta la scelta, già assunta nel luglio 2011, osserva la direzione regionale Salute del Friuli Venezia Giulia, di applicare da subito, in via cautelativa, i ticket aggiuntivi, a differenza di altre Regioni che non hanno applicato da subito le nuove disposizioni. Un tanto senza tuttavia tralasciare la possibilità di rivolgersi alla Corte costituzionale per tentare una revisione della norma in senso più favorevole per i cittadini. Salute: Fvg E Veneto Impugnano Decreto Governo Su Costo Ticket Trieste, 19 luglio 2012 - La direzione regionale della Salute richiama oggi la sentenza della Corte costituzionale 187/2012 in merito al ticket aggiuntivo sulle prestazioni sanitarie reintrodotto dal decreto legge 98/2011. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno impugnato tali disposizioni, contenute nell´articolo 17 del decreto-legge n.98 del 2011, "Razionalizzazione della spesa sanitaria", che dettano misure in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (il cosiddetto ticket). La Regione Friuli Venezia Giulia ha impugnato, in particolare, l´art.17, comma 1, lettera d) e comma 6 del decreto legge 98/2011. L´art.17, comma 1, lettera d) prevede che, nel caso in cui non sia stata raggiunta un´intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, a decorrere dall´anno 2014 siano introdotte, con regolamento statale, misure di compartecipazione sull´assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Tali misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte. La Corte costituzionale ha accolto l´eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia. La Consulta ha sancito infatti il principio secondo cui le misure di compartecipazione non possono essere unilateralmente introdotte con regolamento statale ma solo previo confronto con le Regioni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha altresì impugnato l´art.17, comma 6 laddove introduce il ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati e il ticket di 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero. La Corte costituzionale ha respinto tale eccezione in quanto le misure statali in materia di ticket, essendo volte sia a coordinare la finanza pubblica sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario. Alla luce di ciò, si è rivelata corretta la scelta, già assunta nel luglio 2011, osserva la direzione regionale Salute del Friuli Venezia Giulia, di applicare da subito, in via cautelativa, i ticket aggiuntivi, a differenza di altre Regioni che non hanno applicato da subito le nuove disposizioni. Un tanto senza tuttavia tralasciare la possibilità di rivolgersi alla Corte costituzionale per tentare una revisione della norma in senso più favorevole per i cittadini.  
   
 

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