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Notiziario Marketpress di Venerdì 03 Ottobre 2003
 
   
  AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS CHIARITE LE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER I RIMBORSI AGLI UTENTI LETTERA DI RANCI ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

 
   
  Roma, 3 ottobre 2003 – Il prof. Pippo Ranci, Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha oggi inviato una lettera ai Presidenti delle associazioni dei consumatori che illustra i provvedimenti dell’Autorità in materia di rimborsi agli utenti del servizio elettrico e chiarisce la loro non applicabilità nel caso del blackout del 28 settembre. La lettera intende fare chiarezza a fronte del diffondersi di informazioni incomplete o errate sulla possibilità per l’utenza di ottenere indennizzi automatici in base a disposizioni dell’Autorità. La delibera 220/02 relativa agli standard di qualità commerciale prevede indennizzi automatici per i clienti esclusivamente in caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall’Autorità per alcune prestazioni richieste dai clienti. Tra gli altri, è il caso dell’attivazione e disattivazione delle forniture, che devono essere eseguite entro 5 giorni. Nei casi di superamento dei tempi massimi per causa dei fornitori del servizio l’indennizzo di 25 euro deve essere corrisposto nella prima bolletta utile e comunque entro novanta giorni solari dalla scadenza del termine per l’esecuzione della prestazione. Oltre i 90 giorni l’indennizzo raddoppia, oltre 180 giorni quintuplica. Gli indennizzi non sono previsti nei casi in cui il superamento dei tempi massimi sia dovuto a forza maggiore o a responsabilità di terzi (articolo 23.2). Nel 2002 sono stati pagati 52.000 indennizzi rispetto ai 22 del 1999, prima dell’intervento dell’Autorità. La deliberazione dell’Autorità n. 202/99 (oggi delibera 155/02), relativa alle interruzioni del servizio elettrico, non prevede indennizzi automatici per gli utenti a fronte di singoli eventi di interruzione. La regolazione della continuità è basata su standard fissati dall’Autorità per determinate zone e per livelli annuali ed è finalizzata a penalizzare/incentivare le imprese distributrici in relazione ai livelli di continuità raggiunti, in termini di minore durata e numerosità delle interruzioni. Per questo motivo dalla regolazione della deliberazione n. 202/99 sono escluse le interruzioni aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale (come il blackout del 28 settembre), oltre alle interruzioni attribuibili a forza maggiore o a responsabilità di terzi. I blackout sulle reti di trasmissione internazionale e nazionale come quello del 28 settembre scorso sono eventi complessi, con effetti molto diffusi dal momento che disalimentano le reti di distribuzione, e quindi i clienti finali per intere aree, e non per zone locali come avviene con le interruzioni di distribuzione. Attualmente per le interruzioni dovute a blackout della rete di trasmissione non sono previsti indennizzi automatici. Il cliente finale che ha subito un danno a seguito del blackout del 28 settembre scorso può sempre rivolgersi alla magistratura ordinaria che ha la competenza a pronunciarsi in merito all’accertamento delle eventuali responsabilità e alla quantificazione dei danni subiti. Il Presidente Ranci conclude la lettera con l’invito, nell’interesse dell’utenza rappresentata dalle associazioni e del più vasto pubblico, a diffondere in materia un’informazione che tenga conto dei chiarimenti forniti.  
   
 

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