|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 17 Settembre 2012 |
|
|
  |
|
|
GIUSTIZIA EUROPEA: IRREGOLARITÀ O NEGLIGENZE IMPUTABILI ALLE AMMINISTRAZIONI O AGLI ORGANISMI DEGLI STATI MEMBRI
|
|
|
 |
|
|
Le regole sul finanziamento della politica agricola comune hanno incaricato gli Stati di accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG fossero reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. La Commissione delle Comunità europee decideva in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constatasse che esse non erano state eseguite in conformità alle norme comunitarie. Nel 2003 la Commissione ha istituito la «task force “recupero”» («TFR») con il compito di esaminare i casi di irregolarità di importo superiore a EUR 500 000 e non ancora liquidati. Questa ha effettuato un controllo in loco presso gli organismi pagatori italiani, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e il Servizio autonomo interventi nel settore agricolo (SAISA). Con decisione 2006/678/CE del 3 ottobre 2006, la Commissione ha posto a carico dell’Italia le conseguenze finanziarie relative a 157 casi di irregolarità, per un importo complessivo pari a EUR 310 849 495,98. L’Italia ha chiesto al Tribunale UE di annullare la decisione nella parte che riguarda l’esclusione dal finanziamento comunitario e l’imputazione a carico del suo bilancio, nei 105 casi di irregolarità oggetto del ricorso, facendo valere errori asseritamente commessi dalla Commissione e giustificazioni di ordine interno. In merito all’azione della Commissione, il Tribunale osserva che nel contesto del procedimento di liquidazione, la Commissione è tenuta a verificare i conti presentati dallo Stato. La decisione impugnata concerne complessivamente 306 casi. Su di un totale di 4 200 casi che riguardano l’Italia, 431 sono stati verificati dalla Commissione e, fra questi, il procedimento di liquidazione è stato portato a termine in 349 casi. Il TUE rammenta che l’obbligo di diligenza generale a carico degli Stati UE è precisato, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, nei regolamenti specifici. Tale obbligo implica che gli Stati membri debbano prontamente adottare i provvedimenti destinati a rimediare a eventuali irregolarità. Dopo un certo periodo di tempo, infatti, il recupero delle somme indebitamente versate può essere complicato o divenire impossibile (ad esempio a causa della cessazione delle attività o dello smarrimento di documenti contabili). Le autorità nazionali non possono giustificare l’inadempimento dei loro obblighi di rettificare con celerità le irregolarità commesse, facendo valere lungaggini delle procedure amministrative o giudiziarie interne. Ne consegue che le giustificazioni addotte dall’Italia relative alla lunghezza dei contenziosi di carattere civile e amministrativo dinanzi ai giudici italiani devono essere respinte. Il Tribunale dichiara e statuisce che il ricorso è respinto nella sua interezza. (TUE, sentenza nella causa T-394/06, Italia/Commissione) |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|