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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 24 Ottobre 2012 |
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
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Roma, 24 ottobre 2012 - La Posta Elettronica Certificata (Pec) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l´invio e la ricezione di documenti informatici. Certificare l´invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per legge dal gestore per un periodo di 30 mesi. Con la Pec, pertanto, è possibile inviare una e-mail con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni interessato potrà così notificare, se in possesso di Pec, atti legali, contratti, diffide, richieste sottoscrivendo i documenti con firma digitale e trasmettendo il tutto all’indirizzo Pec del destinatario pubblicato nel Registro imprese. Obblighi per le società - A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.l. 29 novembre 2008, n. 185: - le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore della presente legge); - le imprese già costituite in forma societaria prima di tale data dovranno comunicare al Registro imprese l´indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro tre anni dalla stessa data. Obblighi per i professionisti - I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro un anno dalla medesima data. Modalità di iscrizione - Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell´elenco pubblicato sul sito di Digitpa (ex Cnipa). La successiva comunicazione dell’indirizzo di Pec al Registro imprese e tutte le eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Novità - Eliminata la proroga al 30 giugno 2012 - La legge di conversione del decreto “semplificazioni” ha modificato la norma che prorogava il termine per la comunicazione della Pec al Registro Imprese al 30 giugno 2012. Il termine per la comunicazione della Pec torna così ad essere il 29 novembre 2011. La conseguenza per la mancata comunicazione è la sospensione delle domande di iscrizione al Registro Imprese per un massimo di tre mesi; dopo tale termine l’Ufficio del Registro Imprese irrogherà la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice Civile contestualmente alla trascrizione della domanda. Ultime Novita´: Pec anche alle imprese individuali - Il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in vigore dal 20 ottobre 2012 all´art. 5 ha esteso anche alle imprese individuali l´obbligo di iscrivere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) nel Registro delle Imprese. Pertanto qualunque pratica di nuova iscrizione di impresa individuale dovrà, obbligatoriamente, indicare l´indirizzo Pec dell´impresa. Le imprese individuali già iscritte prima dell´entrata in vigore della norma dovranno provvedere all´iscrizione del proprio indirizzo Pec entro e non oltre il 31 dicembre 2013. L´adempimento può essere svolto anche contestualmente alla presentazione di una pratica di modifica. (ultima revisione ottobre 2012) |
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