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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 21 Febbraio 2007 |
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PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: L’ATTIVITÀ DELLA CDC
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Pistoia, 21 febbraio 2007 - La Camera di Commercio di Pistoia, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, si occupa da anni di segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i casi di pubblicità ingannevole riscontrati in Provincia di Pistoia. Fra i principali compiti istituzionali delle Camere di Commercio, infatti, si annoverano le funzioni di Tutela del Consumatore e Regolazione del Mercato che legittimano pienamente tali enti al ricorso all´Autorità Garante, sia avviando la procedura d´ufficio che su denuncia del pubblico. La «pubblicità ingannevole» è definita dall´art. 2 del D. Lgs. 74 del 1992 come "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente". L´errore indotto dalla pubblicità può riguardare: le caratteristiche dei beni o dei servizi pubblicizzati (ad esempio, la loro natura, le modalità di fabbricazione dei beni o di prestazione dei servizi, la loro origine, i risultati che si possono ottenere con il loro uso, i risultati di prove o controlli effettuati); il prezzo (o il modo con cui il prezzo viene calcolato); le condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; l´identità, il patrimonio, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ai premi e ai riconoscimenti di colui che ha commissionato il messaggio pubblicitario e del suo autore. La denuncia della presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario all´Autorità può essere effettuata inviando una segnalazione in carta semplice al seguente indirizzo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 Roma. L´autorità Garante della Concorrenza e del Mercato analizza il messaggio pubblicitario segnalato e, nel caso lo ritenga ingannevole, può vietarne l´ulteriore diffusione e sanzionare l’operatore pubblicitario. Oltre alle Camere di Commercio sono legittimati a richiedere l´intervento dell´Autorità i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico. E possibile prendere visione delle decisioni prese dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su segnalazione della Camera di Commercio di Pistoia all’indirizzo: http://www. Pt. Camcom. It/default. Asp?page=informazioni&index=1&idcategoria=1704 Ulteriori informazioni sull’attività di repressione della pubblicità ingannevole possono essere reperite sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato www. Agcm. It . |
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