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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Febbraio 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA (TRIBUNALE): FERRARI NON PUÒ REGISTRARE MARCHIO COMUNITARIO PERLE´ PER VINI E SPUMANTI PER ASSENZA DI CARATTERE DISTINTIVO ACQUISITO IN SEGUITO ALL’USO
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Gnel 2006, la società Ferrari F.lli Lunelli Spa, titolare della registrazione internazionale per il marchio figurativo ha notificato all’Uami la registrazione e ne ha rivendicato la protezione per «Vini, alcolici, liquori, vini spumanti, estratti alcolici» (Classe 33 dell’Accordo di Nizza del 1957). Nel 2010, l’esaminatore dell’Uami negava la protezione del marchio per i vini e vini spumanti. Ferrari ha presentato ricorso contro la suddetta decisione, ma esso è stato respinto. La seconda commissione di ricorso dell’Uami ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse composto dai commercianti e dai consumatori di vini di lingua inglese e francese, in quanto l’espressione «vin perlé» appartiene al vocabolario francese e inglese: il termine «perlé», associato a un vino, identifica un «vino leggermente frizzante» e di conseguenza era sostanzialmente identico al marchio richiesto. Pertanto, il marchio richiesto è stato considerato descrittivo dei «vini e vini spumanti» e privo di carattere distintivo. Infine, l’Uami ha ritenuto che i dati e i documenti prodotti dalla Ferrari non fossero sufficientemente probanti per dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso. Ferrari ha chiesto allora nel 2011, al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione dell’Uami. Ha fatto valere la violazione di due regole del regolamento 207/2009 sul marchio comunitario: A) Secondo il regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto, o altre caratteristiche (e ciò anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità) ossia dei segni non idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, di identificare l’origine commerciale del prodotto, al fine di consentire al consumatore di fare le proprie scelte. Ferrari ha fatto valere che il segno richiesto non ha carattere descrittivo. Il Tribunale, nella sua sentenza odierna, ricorda che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere unicamente effettuata in relazione ai prodotti interessati e alla percezione di un pubblico di riferimento (i consumatori di tali prodotti). Il Tribunale conferma la decisione dell’esaminatore e della commissione di ricorso secondo cui, poiché l’espressione «vin perlé» appartiene ai vocabolari francese e inglese, occorreva prendere in considerazione la percezione del pubblico di lingua francese e inglese. La conoscenza del vino e l’enologia presentano un aspetto culturale e pertanto una parte del grande pubblico è composta di consumatori amatoriali medi di vini, che hanno nozioni di enologia e conoscono il significato del termine «perlé». Di conseguenza, il Tribunale giudica che [la commissione di ricorso ha giustamente considerato che] il termine «perlé», impiegato in enologia per designare un «vino leggermente frizzante», sostanzialmente identico al marchio richiesto, presenta un carattere descrittivo per quanto riguardava i «vini e vini spumanti». B) Secondo il regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi che non hanno carattere distintivo. Tuttavia, la registrazione è ammessa se il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Ferrari ha sostenuto che il marchio richiesto presenta un carattere distintivo in seguito all’uso e che la commissione di ricorso non ha valutato correttamente le prove. Il Tribunale ritiene che essendo il pubblico di riferimento costituito da consumatori di lingua francese e inglese, la prova dell’acquisizione del carattere distintivo doveva essere apportata per tutto il territorio di lingua francese e inglese dell’Unione europea (Francia, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda e Malta). Esso rileva invece che le prove dell’uso depositate presso l’Uami dalla Ferrari riguardavano soltanto il Regno Unito e la Francia e non tutti gli Stati membri rilevanti. Per tutte queste ragioni, il Tribunale respinge il ricorso. (Tribunale Ue, sentenza T-104/11, Ferrari F.lli Lunelli Spa/ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) |
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