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Notiziario Marketpress di Martedì 27 Febbraio 2007
 
   
  DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI VOLO ALPINO AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE

 
   
   Aosta, 27 febbraio 2007 – L’assessorato del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche, informa che la legge regionale 4 marzo 1988, n. 15, recante “Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 16 novembre 1999, n. 35, pone limitazioni e divieti alle attività di volo alpino sul territorio valdostano, e ciò per la salvaguardia ambientale. Per garantire le autorizzazioni dei voli di cui all’articolo 1, comma 4 della legge 35, effettuati per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause riconosciute di pubblica utilità, sono rilasciate, su delega del Presidente della Regione, dall’Assessore al territorio, ambiente e lavori pubblici, proprio nell’intento di soddisfare l’esigenza di una più efficace tutela dell’ambiente da ogni tipologia di inquinamento. Si informa quindi che le relative istanze andranno presentate all’Assessorato del Territorio, Ambiente e Lavori pubblici, Direzione ambiente, via Promis 2/a – 11100 Aosta – Tel. 0165/272827- 0165/272328 – Fax 0165/272816 - e-mail d-ambiente@regione. Vda. It. .  
   
 

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