Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Marzo 2013
 
   
  ANCI: TELEFONIA MOBILE, RISPETTARE LE REGOLE DELLA CONCORRENZA DALLE ANCI REGIONALI IL MONITO AFFINCHÉ SIA RIBADITA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA TELEFONIA MOBILE

 
   
   Firenze, 18 marzo 2013 - All’esito dell’incontro svoltosi lo scorso 28 febbraio presso il Comune di Verona, le delegazioni e gli avvocati dell’Anci Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia e Toscana (la cui delegazione era composta dagli avvocati Marco Giuri e Francesco Mattii) e, per rappresentanza, quella di Anci Marche e Umbria, sono concordi nel ritenere che le conclusioni a cui perviene la sentenza n. 23052/2012 della Sezione Tributaria Civile della Cassazione siano frutto di esame superficiale della vecchia e nuova normativa sui servizi telefonici [ il Dpr n. 154/1973 prima e ora il D.lgs. 259/2003], e di un vero e proprio abbaglio dei sensi del Relatore che è pervenuto alla conclusione di ritenere applicabile ai telefoni cellulari la tassa di concessione governativa di cui al Dpr n. 641/1972 . In considerazione della manifesta erroneità e ingiustizia delle motivazioni addotte dalla Cassazione, si ribadisce la volontà delle Anci regionali di sensibilizzare i nuovi parlamentari e tutte le forze politiche a prendere posizione e intervenire nelle forme più opportune per ribadire l’illegittimità della Tcg per i telefoni cellulari, che costituiscono oggi un servizio commerciale, soggetto alle regole della concorrenza. Il cliente che si abbona e utilizza il servizio di telefonia mobile, fornito dai gestori in concorrenza fra di loro, non è in alcun modo soggetto a provvedimenti amministrativi (licenza e/o titolo di abbonamento o autorizzazione), ma solo alla disciplina privatistica. I legali di tutti i Comuni si impegnano a coordinare le proprie difese per non lasciare alcuno spazio a arbitrarie interpretazioni delle Commissioni Tributarie, ed a costituire un collegio di difesa unitario per impugnare per revocazione ex art. 391 bis c.P.c. La sentenza n. 23052/2012 della Sezione Tributaria Civile della Cassazione, nonché presentare un’istanza di rimessione alle Sezione Unite ex art. 376 c. P.c. Dei ricorsi pendenti innanzi alla Cassazione per dirimere la questione di particolare importanza proposta dai Comuni. A tale proposito le Anci locali si impegnano, dopo il deposito dell’istanza di rimessione alle Sezione Unite, a chiedere un incontro con il Presidente della Corte di Cassazione perché venga pronunciata una sentenza a sezione unite dove si ritiene possa essere garantito un più approfondito esame delle ragioni poste a fondamento nei ricorsi proposti dai Comuni ricorrenti.  
   
 

<<BACK