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Notiziario Marketpress di
Giovedì 21 Marzo 2013 |
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AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA DISPONE IL RECUPERO PARZIALE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI ALLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL´ESPORTAZIONE A BREVE TERMINE DUCROIRE (BELGIO) E SACE BT (ITALIA)
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Bruxelles, 21 marzo 2013 - La Commissione europea ha concluso due
distinte indagini approfondite relative alle misure di aiuto che la società
belga Ducroire e la società italiana Sace Bt hanno ricevuto dalle rispettive
società madre di proprietà dello Stato, Office National du Ducroire (Ondd) e
Sace. Per quanto riguarda Sace Bt, la Commissione ha constatato che una parte
degli aiuti è stata concessa conformemente alle norme Ue sugli aiuti di Stato,
essendo stata accordata a condizioni di mercato. Per quanto riguarda Ducroire,
la Commissione ha concluso che una parte degli aiuti, essendo destinata ad
attività che non erano aperte al gioco della concorrenza, non costituiva un
aiuto di Stato. Tuttavia, in entrambi i casi, una parte delle misure di
sostegno statale è stata concessa infrangendo le norme dell´Unione europea in
materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi
che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul
mercato e conferendo in questo modo un indebito vantaggio economico ai
beneficiari, che questi ultimi sono ora tenuti a restituire allo Stato belga e
allo Stato italiano, rispettivamente.
"Quello dell´assicurazione del credito all´esportazione a breve
termine è un mercato in cui gli operatori privati competono accanto a soggetti
pubblici. Utilizzare gli aiuti di Stato per creare artificialmente un nuovo
operatore o mantenere in attività un operatore meno efficiente comporta
l´esclusione di concorrenti validi che devono operare senza sovvenzioni statali
ed esercita in ultima analisi un effetto nocivo sul livello dei prezzi, sulla
qualità e sui servizi offerti dal settore" ha dichiarato Joaquín Almunia,
vicepresidente della Commissione responsabile della politica di concorrenza.
Sace Bt
La Commissione ha constatato che il conferimento di capitale iniziale
di 105,8 milioni di Eur concesso a Sace Bt nel 2004 risulta conforme alle norme
dell´Unione europea in materia di aiuti di Stato in quanto il capitale è stato
conferito ad una controllata di nuova costituzione con l´obiettivo di offrire,
oltre alla possibilità di svolgere altre attività commerciali, la possibilità
di assicurazione del credito all´esportazione a breve termine a condizioni di
mercato. Tuttavia, nei casi delle ulteriori iniezioni di capitale del 2009,
destinate a coprire le perdite subite, e della copertura riassicurativa di cui
Sace Bt ha beneficiato — misure il cui importo complessivo è stato pari a 70,2
milioni di Eur — la società madre di proprietà dello Stato non ha tenuto conto
del profilo di rischio degli investimenti e non si è pertanto comportata come
un investitore operante in un´economia di mercato, conferendo a Sace Bt un
indebito vantaggio economico.
Ducroire
Dei 150 milioni di Eur del conferimento di capitale iniziale concessi a
Ducroire nel 2004, la Commissione ha autorizzato 113,4 milioni di Eur in quanto
destinati a prodotti che non erano offerti — o che lo erano soltanto in
quantità limitata — da operatori privati. Perquanto riguarda i restanti 36,6
milioni di Eur, tuttavia, che sono stati utilizzati per sostenere attività
aperte al gioco della concorrenza, l´indagine della Commissione ha concluso che
la redditività prevista dell´investimento non era sufficiente. La società madre
di proprietà dello Stato non si è comportata come avrebbe fatto un investitore
operante in un´economia di mercato, conferendo a Sace Bt un indebito vantaggio
economico.
Contesto
Sia Ducroire che Sace Bt forniscono alle imprese che operano in Belgio
e in Italia, rispettivamente, copertura assicurativa dei rischi di credito
all´esportazione a breve termine. A seguito di una denuncia presentata da un
concorrente, nel febbraio 2011 la Commissione ha avviato indagini approfondite
(cfr. Ip/11/213).
Conformemente alle norme dell´Unione europea in materia di aiuti di
Stato, gli interventi di soggetti pubblici in società che svolgono attività
economiche possono essere considerati privi di elementi di aiuto se effettuati
a condizioni che sarebbero accettate da un privato operante a condizioni di
mercato ("principio dell´investitore operante in un´economia di mercato").
Se tale principio non viene rispettato, l´intervento statale comporta un aiuto
di Stato ai sensi della normativa dell´Unione europea, in quanto conferisce al
beneficiario un vantaggio economico indebito di cui non beneficiano i
concorrenti. La Commissione verifica allora se tale aiuto possa essere
considerato compatibile con le norme comuni dell´Unione europea che autorizzano
determinate categorie di aiuto.
Il settore dell´assicurazione del credito all´esportazione a breve
termine è diventato un mercato concorrenziale alla fine degli anni ´90, quando
la Commissione ha adottato una comunicazione intesa a eliminare le distorsioni
della concorrenza determinate dalla concessione di aiuti statali al settore (v.
Ip/97/538). Ciò non impedisce agli Stati membri di concedere aiuti, ad esempio
sotto forma di garanzie, allorché la copertura dei rischi di credito
all´esportazione risulti temporaneamente indisponibile sul mercato, come si è
verificato durante la crisi finanziaria (v. Ip/10/1636), o a favore di
acquirenti stabiliti in paesi non Ocse.
Una volta risolti eventuali problemi di riservatezza, le versioni non
riservate della decisione saranno disponibili sul sito web della Dg
Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato con i numeri Sa.23420 e
Sa.23425. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su
Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di
informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly
e-News).
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