|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Giovedì 04 Aprile 2013 |
|
|
  |
|
|
MARCHE, SANITA: IL COMMISSARIAMENTO NON E’ UNA SOLUZIONE: RESPONSABILITA’ NON DELEGABILI
|
|
|
 |
|
|
Ancona, 4 aprile 2013 - “La
Regione Marche rispetta faticosamente i limiti del pareggio di bilancio
generale ed in particolare della sanità. In questi giorni - ha dichiarato
ieri l’assessore al bilancio Pietro Marcolini
- “ si è qualche volta disinvoltamente
evocato il commissariamento del più importante comparto regionale di spesa
sociale ed economica, quale soluzione ai problemi di razionamento delle risorse
storiche (nazionalmente sono stati tagliati in 4 anni 26mld su poco più di 106)
o a quelli di efficientamento delle sue strutture. Pare di capire che si
vogliano nutrire speranze nelle capacità di allocazione tecnica neutrale delle
risorse o di allargamento delle attuali possibilità di spesa. Vale la pena
ricordare che gli effetti del commissariamento sono definiti dalla legge
191/2009 (Legge Finanziaria 2010). In particolare è previsto che il Presidente
della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, determini il
disavanzo di gestione ed adotti i necessari provvedimenti per il ripianamento,
compresi l’aumento dell´addizionale Irpef e le maggiorazioni dell´aliquota
Irap. L’articolo 2, della stessa legge, in caso di inerzia da parte della
regione commissariata, determina: il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale per due anni (fino al 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in corso) e il divieto di effettuare spese
non obbligatorie per il medesimo periodo, che significa azzerare tutti gli
interventi regionali più importanti (politica industriale, ambientale ,
agricola, turistico-culturale….). Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare
spese non obbligatorie sono nulli e, in sede di verifica annuale degli adempimenti
previsti, la Regione deve inviare una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario,
attestante il rispetto dei predetti vincoli). Qualora fosse richiesto il piano
di rientro, e comunque non fosse ritenuto idoneo, l´articolo 2, comma 79 della
legge finanziaria 2010, prevede: - oltre all’applicazione automatica delle
misure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, come
modificato dall’articolo 2, comma 76 della legge finanziaria 2010, la
sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre
in via automatica, la decadenza dei direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato
competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio; - con
riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del
commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta al
livello massimo previsto per legge, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l’aliquota Irap e di 0,30 punti percentuali Irpef, rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo
1, comma 174, della legge n. 311/2004. Apparirà più evidente allora la
necessità di uno sforzo congiunto di tutti gli attori della politica sanitaria
regionale affinchè la riforma sanitaria in corso preservi e migliori l’offerta
sanitaria attraverso una sua partecipata riorganizzazione che assuma comunque
le proprie responsabilità non delegabili e non rinviabili”.
|
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|