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Notiziario Marketpress di Giovedì 04 Aprile 2013
 
   
  MARCHE, SANITA: IL COMMISSARIAMENTO NON E’ UNA SOLUZIONE: RESPONSABILITA’ NON DELEGABILI

 
   
  Ancona, 4 aprile 2013 - “La Regione Marche rispetta faticosamente i limiti del pareggio di bilancio generale ed in particolare della sanità. In questi giorni - ha dichiarato ieri l’assessore al bilancio Pietro Marcolini - “ si è qualche volta disinvoltamente evocato il commissariamento del più importante comparto regionale di spesa sociale ed economica, quale soluzione ai problemi di razionamento delle risorse storiche (nazionalmente sono stati tagliati in 4 anni 26mld su poco più di 106) o a quelli di efficientamento delle sue strutture. Pare di capire che si vogliano nutrire speranze nelle capacità di allocazione tecnica neutrale delle risorse o di allargamento delle attuali possibilità di spesa. Vale la pena ricordare che gli effetti del commissariamento sono definiti dalla legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010). In particolare è previsto che il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, determini il disavanzo di gestione ed adotti i necessari provvedimenti per il ripianamento, compresi l’aumento dell´addizionale Irpef e le maggiorazioni dell´aliquota Irap. L’articolo 2, della stessa legge, in caso di inerzia da parte della regione commissariata, determina: il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale per due anni (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso) e il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo, che significa azzerare tutti gli interventi regionali più importanti (politica industriale, ambientale , agricola, turistico-culturale….). Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli e, in sede di verifica annuale degli adempimenti previsti, la Regione deve inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli). Qualora fosse richiesto il piano di rientro, e comunque non fosse ritenuto idoneo, l´articolo 2, comma 79 della legge finanziaria 2010, prevede: - oltre all’applicazione automatica delle misure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, come modificato dall’articolo 2, comma 76 della legge finanziaria 2010, la sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio; - con riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta al livello massimo previsto per legge, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota Irap e di 0,30 punti percentuali Irpef, rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004. Apparirà più evidente allora la necessità di uno sforzo congiunto di tutti gli attori della politica sanitaria regionale affinchè la riforma sanitaria in corso preservi e migliori l’offerta sanitaria attraverso una sua partecipata riorganizzazione che assuma comunque le proprie responsabilità non delegabili e non rinviabili”.  
   
 

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