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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Giugno 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: CONGELAMENTO FONDI: IL SOGGETTO COLPITO HA INTERESSE A OTTENERNE L´ANNULLAMENTO, ANCHE SE NEL FRATTEMPO È STATO CANCELLATO (SENTENZA C-239/12 P)
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Una persona destinataria di una misura di congelamento di capitali conserva un interesse a ottenerne l’annullamento da parte del giudice europeo, anche qualora sia stata abrogata in corso di causa Il riconoscimento dell’illegittimità può costituire una forma di riparazione del danno morale subìto. Il 21 ottobre 2008 il nome del sig. Abdulrahim è stato aggiunto all’elenco stilato dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Afghanistan del 1999 per aver partecipato ad attività di raccolta fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group, «Lifg») e aver ricoperto alte cariche al suo interno. Il sig. Abdulrahim è stato quindi aggiunto all’elenco stilato secondo la normativa dell’Unione europea adottata nei confronti delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati in base al regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti delle persone associate a Osama bin Laden (l’«elenco controverso»). Nel 2009 il sig. Abdulrahim ha adìto il Tribunale dell’Unione europea al fine di ottenere l’annullamento della normativa europea che lo riguardava. Egli ha sostenuto che il Consiglio e la Commissione non avevano spiegato le ragioni della sua iscrizione, e che egli non era stato informato degli elementi assunti a suo carico né ascoltato a tale riguardo. A suo avviso, il congelamento dei capitali, che arrecava pregiudizio al suo diritto di proprietà e alla sua vita privata, era una misura sproporzionata. Infine, egli ha sostenuto di non essere mai stato legato a Osama bin Laden, né alla rete Al‑qaeda o ai Talibani. Mentre la causa era al vaglio del Tribunale, il nome del sig. Abdulrahim è stato dapprima cancellato dall’elenco del Comitato per le sanzioni e successivamente espunto, con regolamento, dall’elenco controverso. Ritenendo che la domanda di annullamento della sua iscrizione sulla lista impugnata fosse diventata quindi priva di oggetto, il Tribunale ha dichiarato con ordinanza che non vi era più luogo a statuire, e ciò nonostante l’opposizione del sig. Abdulrahim. A sostegno dell’impugnazione da lui proposta contro l’ordinanza dinanzi alla Corte di giustizia, il sig. Abdulrahim sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ritenendo che egli non avesse più interesse ad agire in quanto l’annullamento del regolamento in base al quale era stato iscritto nell’elenco controverso non poteva procurargli alcun beneficio. Egli invoca in particolare il suo interesse manifesto a che intervenga una pronuncia giurisdizionale che annulli l’atto che lo designa quale persona legata ad un’organizzazione terroristica. In concreto, il suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale mirava a porre fine alla violazione continua della sua vita privata e familiare, a riabilitare la sua reputazione, ad eliminare gli ostacoli all’assunzione di impieghi e agli spostamenti, nonché a rimuovere le conseguenze della sua iscrizione nell’elenco controverso per lui stesso e per la sua famiglia. Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda innanzitutto la sua giurisprudenza con la quale ha riconosciuto che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto impugnato abbia cessato di produrre effetti in corso di causa. Al contrario, la persona interessata da tale atto conserva un interesse ad ottenerne l’annullamento, o per ottenere il ripristino della propria situazione, o per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate e evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità, o infine per proporre un eventuale ricorso per responsabilità. La Corte conferma poi la distinzione operata dal Tribunale tra l’abrogazione di un atto (che non implica il riconoscimento retroattivo della sua illegittimità) e una sentenza di annullamento (in forza della quale l’atto annullato viene rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito). Al riguardo, la Corte rileva che erroneamente il Tribunale ne ha concluso che tale differenza non era idonea a giustificare un interesse del sig. Abdulrahim ad ottenere l’annullamento del regolamento che lo riguardava. Infatti, la Corte sottolinea che le misure restrittive hanno conseguenze negative concrete sui diritti e sulle libertà delle persone interessate: il congelamento dei capitali sconvolge la loro vita professionale e familiare e ostacola la loro libertà di concludere atti giuridici. Inoltre esse comportano la riprovazione e la diffidenza della società. La Corte ne conclude che, nonostante la cancellazione del suo nome dall’elenco, persiste l’interesse del sig. Abdulrahim ad ottenere dal giudice dell’Unione il riconoscimento che egli non avrebbe mai dovuto esservi iscritto. Alla luce dell’ampiezza del pregiudizio alla sua reputazione, il sig. Abdulrahim dispone di un interesse ad agire per chiedere l’annullamento del regolamento n. 1330/2008 nella parte che lo riguarda e per ottenere, nel caso in cui il suo ricorso fosse accolto, la sua riabilitazione e, in tal modo, una certa forma di riparazione del suo danno morale. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il ricorrente non aveva più interesse ad agire. Dal momento che il Tribunale non ha esaminato il merito della controversia, la Corte ritiene che quest’ultima non sia matura per la decisione e rinvia la causa dinanzi al Tribunale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 28 maggio 2013, Sentenza nella causa C‑239/12 P, Abdulbasit Abdulrahim / Consiglio e Commissione) |
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