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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 19 Giugno 2013 |
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REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
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Roma, 19
giugno 2013 - Un importante e delicato
servizio, svolto dalle Camere di commercio, certamente d’aiuto agli
imprenditori, che se ne servono per evitare brutte sorprese nella scelta dei
loro interlocutori d’affari, è la pubblicazione dei protesti cambiari.
Sono
evidenti i riflessi di questo servizio camerale sul credito, sul buon nome
commerciale, sulla fede pubblica. Non vi è istituto di credito che prima di
accordare un fido o un mutuo non assuma informazioni sull’eventuale esistenza
di protesti a carico del richiedente.
Competenze
della Camera di commercio
La Camera
di commercio, per la circoscrizione territoriale di competenza, nei termini
previsti:
1) riceve
ed iscrive nel Registro Informatico gli Elenchi ufficiali dei protesti levati
dai Pubblici Ufficiali;
2) riceve
le istanze di cancellazione dal Registro Informatico e sulla base delle quote
di accertamento, provvede sull´istanza stessa;
3)
gestisce l´accesso alle notizie del Registro Informatico dei protesti.
Levata e
pubblicazione dei protesti
Gli
ufficiali levatori, cioè incaricati della levata del protesto (ufficiali
giudiziari, notai e segretari comunali) inviano il primo giorno di ogni mese al
Presidente della Camera di commercio l’elenco dei protesti levati per il
mancato pagamento di pagherò cambiari, cambiali tratte accettate ed assegni
bancari, nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali.
Allo scopo
di accrescere il livello di certezza e di trasparenza dei rapporti commerciali,
la pubblicazione è effettuata da parte della Camera di commercio con
l’inserimento dei protesti nel Registro Informatico, da effettuarsi nei dieci
giorni successivi alla ricezione dell’elenco. La registrazione informatica
assicura completezza, omogeneità e tempestività delle informazioni su tutto il
territorio nazionale.
Ciascun
protesto è conservato nel Registro Informatico per cinque anni dalla data di
registrazione.
Identificazione
del debitore
Dal 29
dicembre 2002 sull´effetto cambiario devono essere indicati anche il luogo e la
data di nascita o il codice fiscale del debitore (“emittente” in caso di vaglia
cambiario e “trattario” nel caso di cambiale).
Tale norma
è stata introdotta per i casi di omonimia.
Il
Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, ha fornito
indicazioni al riguardo con Circolare 14 febbraio 2003, n. 3557/C.
Cancellazioni
E’
possibile chiedere la cancellazione di un protesto nei seguenti casi:
1) per
avvenuto pagamento;
2) per
illegittimità o erroneità del protesto;
3) per
riabilitazione.
1) Il
debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto per cambiale o vaglia
cambiario abbia pagato quanto dovuto, può chiedere la cancellazione del
protesto stesso dal Registro Informatico, inoltrando su apposito modulo formale
istanza alla Camera di commercio, corredata dal titolo quietanzato e dall’atto
di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto di pagamento, tutti in originale.
Il
debitore che non è in grado di reperire il portatore del titolo può produrre,
al fine di ottenere la cancellazione del protesto, al posto del titolo
quietanzato, un certificato di un’azienda di credito attestante il deposito
dell’importo del titolo vincolato al portatore.
Sull´istanza
decide con determinazione il responsabile dirigente dell´Ufficio Protesti.
2) Analoga
richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato
(per vaglia cambiari, tratte accettate) illegittimamente o erroneamente.
L´istanza può essere presentata anche dagli stessi Pubblici Ufficiali
abilitati. La Camera di commercio, accertata l’esistenza della illegittimità o
dell’errore, provvede di conseguenza.
3) Ai
sensi dell´art. 17 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l´usura) gli effetti
protestati per mancato pagamento possono essere cancellati esclusivamente una
volta ottenuta la riabilitazione, con Decreto del Presidente del Tribunale, che
viene accordata, solo in assenza di ulteriori protesti, nei successivi 12 mesi
dalla levata del protesto.
Il decreto
di riabilitazione viene trasmesso all´Ufficio Protesti della Camera di
commercio che provvede, ai sensi di legge, a pubblicarlo per 10 giorni sul
Registro Informatico dei Protesti. Trascorso tale periodo - senza che sia
intervenuta nel frattempo alcuna opposizione - l´avente diritto può inoltrare
istanza alla Camera di commercio per ottenere la cancellazione definitiva del
proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti. Su di essa provvede
con determinazione il responsabile dirigente dell´Ufficio.
Per tutte
le tipologie di cancellazione sopra specificate è dovuto alla Camera di
commercio un diritto di segreteria per ogni protesto di cui si richiede la
cancellazione, da pagarsi secondo le modalità stabilite da ogni singola Camera.
Sospensione
della pubblicazione
Il
debitore può notificare alla Camera di commercio l’eventuale provvedimento
d’urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura
Civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del
protesto. In tali casi l’Ufficio Protesti provvede direttamente e
immediatamente alla sospensione del protesto dal Registro.
Visure e
Certificati
Le notizie
sui protesti cambiari sono messe a disposizione del pubblico tramite l’apposito
Registro Informatico, accessibile consultando i terminali remoti degli utenti
collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio, oppure i terminali
di tutte le sedi camerali.
A seguito
di tale consultazione è possibile chiedere, a pagamento:
- una
visura relativa al nominativo o alla denominazione del soggetto protestato, o
- un
certificato, che - a differenza della visura - contiene solo l’indicazione
dell’esistenza o meno di protesti nel Registro in questione.
Le visure
ed i certificati attestano l’assenza o meno di protesti levati a carico di una
determinata persona o impresa.
La ricerca
viene effettuata a livello nazionale sul Registro Informatico dei Protesti e si
riferisce agli ultimi 5 anni.
Le visure
ed i certificati sono rilasciati immediatamente presso gli sportelli
dell’Ufficio Protesti.
Consultazione
del Registro Informatico dei Protesti
E’
possibile consultare l’archivio informatico dei protesti via Internet tramite
il servizio Telemaco.
L’accesso
telematico al Registro Protesti consente di effettuare ricerche anagrafiche e
stampare le visure dei protesti direttamente dal proprio Pc.
Per
accedere tramite la rete Internet alla banca dati è necessario venire abilitati
a Telemaco, sottoscrivendo un’apposita convenzione con la Camera di commercio
di competenza.
(ultima
revisione giugno 2013)
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