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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Luglio 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: INTESA TRASLOCHI INTERNAZIO​NALI RESPINTE IMPUGNAZIO​NI DI 5 SOCIETÀ CONTRO SENTENZA DEL TUE (SENTENZA C-429/11 E.A.)

 
   
  La Corte respinge le impugnazioni di cinque società contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato le ammende loro inflitte per la partecipazione a un’intesa sul mercato dei traslochi internazionali La Corte conferma inoltre l’ammenda inflitta alla Portielje, che il Tribunale aveva annullato Con decisione dell’11 marzo 2008, la Commissione europea ha inflitto ammende per un importo complessivo di Eur 32,76 milioni a dieci imprese per la loro partecipazione, nel corso di diversi periodi compresi tra ottobre 1984 e settembre 2003, a un’intesa sul mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio. L´intesa verteva sulla fissazione, diretta e indiretta, dei prezzi, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione delle procedure di presentazione delle offerte, in particolare mediante la presentazione di preventivi falsi ai clienti e con un sistema di indennizzo per le offerte respinte. Il Tribunale, con sentenze del 16 giugno 2011, ha essenzialmente confermato questa decisione della Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda la società Gosselin, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta da Eur 3,28 milioni a Eur 2,32 milioni. Quanto alla Stichting Administratiekantoor Portielje, la fondazione controllante della Gosselin, il Tribunale ha considerato che essa non costituisse un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Conseguentemente, il Tribunale ha annullato l’ammenda di Eur 270 000 da versare congiuntamente e solidalmente con la Gosselin. Cinque società hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso tali sentenza del Tribunale. Al contempo, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato l’ammenda inflitta alla Portielje. Nelle sentenze pronunciate in data odierna, la Corte respinge le impugnazioni delle società. Conseguentemente, le ammende inflitte a tali società vengono mantenute. Invece, quanto all’impugnazione presentata dalla Commissione, la Corte cassa la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva annullato l’ammenda inflitta alla Portielje. Secondo la Corte, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che la Portielje, fondazione controllante della Gosselin, poteva essere sanzionata sole se, isolatamente considerata, poteva essere qualificata come impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Inoltre, in considerazione del fatto che la Portielje controllava al 100% la Gosselin, erroneamente il Tribunale ha affermato che la mera assenza di una decisione formale di gestione da parte della Portielje nel corso del periodo per il quale era solidalmente tenuta a pagare l’ammenda era sufficiente per rovesciare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla Gosselin. Per queste ragioni la Corte annulla la sentenza del Tribunale (nella causa C-440/11 P) nella parte in cui aveva annullato l’ammenda inflitta alla Portielje.

(Corte di Giustizia europea, Lussemburgo, 11 luglio 2013, Sentenze nelle cause C-429/11 P, C-439/11 P, C-440/11 Gosselin Group / Commissione, Ziegler/Commissione, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, Team Relocations e a./Commissione)

 
   
 

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