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Notiziario Marketpress di
Lunedì 15 Luglio 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA:TRASPORTO FERROVIARIO: REPUBBLICA CECA E SLOVENIA VIOLANO OBBLIGHI UE (SENTENZA C-545/10 E.A.)
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La Repubblica ceca e la Slovenia sono venute meno agli obblighi loro derivanti dal diritto dell’Unione nel settore del trasporto ferroviario La Corte respinge invece il ricorso della Commissione nei confronti del Lussemburgo Le presenti cause rientrano in una serie di ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri per l´inosservanza degli obblighi loro derivanti dalle direttive che disciplinano il funzionamento del settore ferroviario. Nella specie, la Corte di giustizia deve esaminare i ricorsi proposti contro la Repubblica ceca, la Slovenia e il Lussemburgo. C-545/10 Commissione / Repubblica ceca La Corte ricorda in primo luogo che, per garantire l’indipendenza di gestione da parte del gestore dell’infrastruttura, il medesimo deve disporre, nel quadro dell’imposizione dei diritti come definito dagli Stati membri, di un certo grado di flessibilità per la determinazione dell’importo dei diritti in modo da poterne farne uso in quanto strumento di gestione. Orbene, la determinazione, con decisione annuale del Ministero delle Finanze, di una tariffa massima applicabile all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria ha l’effetto di restringere il margine di manovra del gestore dell’infrastruttura fino a costituire una misura incompatibile con gli obiettivi della direttiva 2001/14. Conformemente a quest’ultima, il gestore dell’infrastruttura dev’essere infatti in grado di stabilire o mantenere diritti più elevati, sulla base dei costi a lungo termine di taluni progetti di investimento. La Corte ne conclude che la prima censura della Commissione è fondata. Quanto, in secondo luogo, alla censura della Commissione vertente sull´assenza d’incentivi ai gestori dell’infrastruttura per ridurre i costi di fornitura dell´infrastruttura e il livello dei diritti di accesso, la Corte esamina il finanziamento statale del gestore dell’infrastruttura invocato dalla Repubblica ceca. Se è vero che può comportare la riduzione dei costi di fornitura dell’infrastruttura e del livello dei diritti di accesso, detto finanziamento non ha, di per sé, effetto incentivante nei confronti del gestore, dal momento che tale finanziamento non implica alcun impegno da parte sua. La Corte considera pertanto fondata anche tale seconda censura. In terzo luogo, la Corte esamina la censura della Commissione secondo cui i diritti riscossi per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura e per l’accesso ai servizi sulla linea non sono pari ai costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario. La Corte constata che la Commissione non ha fornito esempi concreti che facciano apparire che i diritti di accesso siano determinati dalle autorità ceche in violazione dei requisiti della direttiva. Di conseguenza, la Corte dichiara infondata detta censura. In quarto luogo, la Commissione sostiene che, avendo omesso di introdurre un sistema di prestazioni idoneo ad incentivare le imprese ferroviarie e il gestore dell´infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal diritto dell’Unione. Poiché la Corte ritiene che le disposizioni legislative e convenzionali invocate dalla Repubblica ceca non costituiscano un insieme coerente e trasparente che possa essere qualificato come «sistema di prestazioni», essa dichiara fondata detta censura. In quinto luogo, la Commissione fa valere che, in virtù del diritto ceco, le decisioni dell’Ufficio delle ferrovie sono impugnabili dinanzi al Ministero dei Trasporti. Orbene, siffatto previo ricorso amministrativo sarebbe contrario alla direttiva 2001/14. A tal proposito, la Corte constata che da quest’ultima emerge che le decisioni amministrative adottate dall’organismo di regolamentazione possono essere assoggettate soltanto ad un sindacato giurisdizionale e dichiara, di conseguenza, che la normativa ceca viola il diritto dell’Unione. C-627/10 Commissione / Slovenia La direttiva 91/440 prevede che, per garantire un accesso equo e non discriminatorio all´infrastruttura ferroviaria, le “funzioni essenziali” devono essere affidate a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario. Tra tali funzioni figura segnatamente l’assegnazione delle linee ferroviarie alle imprese di trasporto ferroviario, vale a dire l’attribuzione di fasce orarie per la circolazione dei treni su una parte della rete ferroviaria. In proposito, la Commissione addebita alla Slovenia innanzitutto di aver violato gli obblighi ad essa incombenti in quanto il gestore dell’infrastruttura sloveno, che fornisce a sua volta servizi di trasporto ferroviario, avrebbe partecipato alla programmazione dell’orario di servizio e, pertanto, alla funzione di assegnazione delle linee ferroviarie o delle capacità di infrastruttura. La Corte ricorda che, ai termini della direttiva 91/440, l’adozione delle decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità, è considerata come rientrante nelle funzioni essenziali. La Corte ne deduce che ad un’impresa ferroviaria non possono essere interamente affidati i lavori preparatori all’adozione di siffatte decisioni. Considerando che ciò è quanto avviene in Slovenia, la Corte dichiara fondata la censura della Commissione. La Corte ricorda invece che la gestione del traffico non può essere considerata come una funzione essenziale e che, pertanto, può essere affidata ad un gestore dell’infrastruttura che sia anche un’impresa ferroviaria, come accade in Slovenia. La Commissione fa poi valere che la Slovenia non ha adottato misure per incentivare i gestori dell´infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell´infrastruttura e il livello dei diritti d´accesso, né ha attuato un sistema di prestazioni delle imprese ferroviarie e del gestore dell´infrastruttura che risponda ai requisiti del diritto dell´Unione. Infine, la Commissione deduce una censura relativa al calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura ferroviaria. A tal proposito, la Corte rileva che gli argomenti invocati dalla Slovenia si fondano unicamente su modifiche apportate alla sua legislazione nazionale successivamente al termine stabilito nel parere motivato inviatole dalla Commissione nel 2009. Orbene, dette modifiche non possono essere prese in considerazione dalla Corte e la medesima dichiara pertanto fondate le censure della Commissione. C-412/11 Commissione / Lussemburgo La Commissione contesta al Lussemburgo di aver violato gli obblighi ad esso incombenti in quanto all’impresa ferroviaria Cfl (Chemins de fer luxembourgeois, Ferrovie lussemburghesi) continuerebbero ad essere affidate talune funzioni essenziali in materia di assegnazione delle linee ferroviarie in caso di perturbazioni del traffico. Orbene, la Corte ricorda che, in caso di perturbazione del traffico o di pericolo, l’adozione di misure necessarie per ristabilire le condizioni normali della circolazione, compresa la soppressione di linee ferroviarie, rientra nella gestione del traffico. Poiché quest’ultima non è assoggettata al requisito di indipendenza, ad un gestore dell’infrastruttura che sia anche un’impresa ferroviaria possono essere affidate tali funzioni. La Corte precisa tuttavia che, sebbene la soppressione di linee ferroviarie in caso di perturbazione del traffico non sia considerata come funzione essenziale, la riassegnazione delle medesime, dal canto suo, dev’essere considerata come facente parte delle funzioni essenziali che possono essere esercitate soltanto da un gestore indipendente o da un organismo preposto all’assegnazione della capacità. Considerato che secondo la normativa lussemburghese la riassegnazione di linee ferroviarie viene effettuata dall’organismo preposto all’assegnazione della capacità, vale a dire l’Administration des Chemins de Fer (Acf), la Corte respinge il ricorso della Commissione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 11 luglio 2013, Sentenze nelle cause C-545/10, C-627/10 e C-412/11, Commissione / Repubblica ceca, Slovenia e Lussemburgo) |
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