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Notiziario Marketpress di
Lunedì 15 Luglio 2013 |
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PARLAMENTO EUROPEO: LA COMMISSIONE AMBIENTE SOSTIENE LEGGE PER FERMARE LA DEMOLIZIONE SCONSIDERATA DI VECCHIE NAVI
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Strasburgo, 15 luglio 2013 - Una nuova legge ha
accettato provvisoriamente tra i negoziatori del Parlamento europeo e gli Stati
membri dellŽUe per ripulire la demolizione di vecchie navi dellŽUe e garantire
i materiali vengano riciclati in impianti riconosciuti dallŽUe a livello mondiale
è stato sostenuto da commissione Ambiente deputati il Mercoledì scorso. Essa
mira a garantire che tali navi non sono demolite sulle spiagge di paesi terzi,
in modo da proteggere la salute dei lavoratori e dellŽambiente.
In futuro, le navi dellŽUe dovranno essere smantellate
in impianti di riciclaggio che sono inclusi in un elenco comunitario di quelle
che soddisfano i requisiti specifici e sono certificati e controllati
regolarmente.
"Questa nuova normativa, infine, mette fine alle
navi europee di essere incautamente rottamazione nei paesi in via di sviluppo.
Attualmente, la maggior parte delle navi dellŽUe vengono inviati al Sud-est
asiatico alla fine della loro vita, dove vengono demolite su una spiaggia in
condizioni inaccettabili per la salute umana e causa inquinamento lordo
dellŽambiente ", ha dichiarato Carl Schlyter (Verdi / Ale, Sv), che ha
guidato la legislazione in Parlamento. LŽaccordo ha negoziato con il Consiglio,
è stato approvato con 58 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astensione.
"Voglio sottolineare che questo non è un attacco
contro lŽIndia, il Bangladesh o il Pakistan - i paesi che attualmente praticano
spiaggiamento -., Ma contro la pratica pericolosa e altamente inquinante di
spiaggiamento Questo regolamento incentiva tali paesi a realizzare gli
investimenti necessari a una corretta nave impianti di riciclaggio -
soprattutto per il bene di posti di lavoro sicuri ed ecocompatibili nei loro
paesi ", ha aggiunto.
Nei negoziati sul progetto, il Parlamento ha
rafforzato i requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi da escludere
chiaramente la pratica di spiaggiamento. Impianti di riciclaggio deve, in
particolare operare da strutture costruite, essere progettati, costruiti e
gestiti in modo sicuro e compatibile con lŽambiente, contiene materiali
pericolosi durante tutto il processo di riciclaggio e di gestire loro e il loro
rifiuto solo su pavimenti impermeabili con drenaggio efficace. Quantità di
rifiuti devono essere documentati, e dei rifiuti trattati nel trattamento
rifiuti autorizzato o di impianti di riciclaggio.
Inventario dei materiali pericolosi e strumenti
finanziari -
Oltre alle navi dellŽUe, navi extra Ue sono incluse
nel campo di applicazione del regolamento, ossia devono anche effettuare un
inventario dei materiali pericolosi quando fanno scalo nei porti dellŽUe.
La Commissione europea dovrà presentare una relazione
sulla fattibilità di uno strumento finanziario applicabile a tutte le navi che
approdano nei porti dellŽUe che faciliterebbero sana e riciclaggio delle navi
e, se del caso, a presentare una proposta legislativa entro 3 anni dallŽentrata
in vigore del legge.
Sanzioni, richiesta di azione e lŽaccesso alla
giustizia -
Sanzioni in caso di non conformità con il nuovo
regolamento devono essere stabiliti dagli Stati membri. Le Ong hanno il diritto
di chiedere alla Commissione di agire contro le violazioni dei requisiti per
gli impianti di riciclaggio delle navi che si trovano al di fuori dellŽUe e
sono stati inclusi nella lista europea. Tribunali degli Stati membri sono
tenuti ad interpretare, per quanto possibile, le norme di procedura in materia
di accesso alla giustizia in conformità con la Convenzione di Aarhus.
Prossimi passi -
Il Parlamento conclude la prima lettura in seduta plenaria
il prossimo autunno.
Il regolamento che dovrebbe entrare in vigore
allŽinizio del 2014, si applicherà alle navi ai primi due anni e al più tardi
cinque anni dopo la sua entrata in vigore, alla data dellŽeventuale seconda di
quando la capacità di riciclaggio in impianti di riciclaggio delle navi sulla
lista Ue supera una soglia di 2,5 milioni di tonnellate, dislocamento leggero.
Le disposizioni in materia di impianti di riciclaggio
si applica dal 1 ° anno dopo lŽentrata in vigore del regolamento (20 giorni
dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellŽUnione europea).
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