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Notiziario Marketpress di
Giovedì 18 Luglio 2013 |
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DEVE ESSERE RIMBORSATO IL CONSUMATORE CHE SI È VISTO LEVARE L’AUTORICARICA A SEGUITO DELLA SCADENZA INTRODOTTA DALLA COMPAGNIA TELEFONICA. IL GESTORE NON PUÒ STABILIRE UNILATERALMENTE MODIFICHE AL CONTRATTO CON CONDIZIONI ECONOMICHE PEGGIORATIVE PER L’UTENTE
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Lecce, 18 luglio 2013 - Basta con gli abusi delle
compagnie telefoniche che modificano unilateralmente ed in senso peggiorativo
le condizioni contrattuali a carico dei propri utenti.
Ad evidenziarlo Giovanni D’agata presidente e
fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che porta all’attenzione la
significativa sentenza del Tribunale di Foggia, la numero 2218/2013 che ha
stabilito il diritto al rimborso per l’autoricarica scaduta per l’utente che ha
perso il suo credito a seguito della scadenza introdotta dal gestore di
telefonia. Ciò in virtù di quanto statuito dalla legge che vieta l’introduzione
di condizioni che peggiorano la posizione del consumatore. Tanto vale di più
con la normativa “Bersani” del 2007 sulle liberalizzazioni.
Nel caso preso in esame dal tribunale di capitanata
che ha accolto la domanda di un consumatore
che aveva chiesto di essere rimborsato di 2.300 euro per il credito
corrispondente a una ricarica maturata, ma poi fatta scadere dal gestore in
virtù di una modifica contrattuale inserita senza che questi avesse presto il
proprio consenso in merito.
Sottolinea il giudice monocratico che in materia di
telecomunicazioni, la possibilità di introduzione di vincoli di durata a
eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il
consumatore, prevista dall´art. 1 del decreto Bersani (D.l. 7/2007), deve
essere intesa nel senso che l´operatore può decidere, per il futuro, di
incidere sulle modalità di fruizione di crediti acquisiti attraverso offerte
promozionali, non anche per quelli acquisiti antecedentemente, definiti al
sorgere del rapporto illimitato.
Se però il
togato ha riconosciuto il danno patrimoniale ha tuttavia rigettato, nella
fattispecie quello danno non patrimoniale per il quale il consumatore aveva
proposto apposita richiesta di risarcimento. In proposito, sulla scia di un
precedente di legittimità (in particolare la famosa sentenza della Cassazione
n. 26972/2008 pronunciata a Sezioni Unite) secondo cui "il danno non
patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi
riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per
portare anche il danno non patrimoniale nell´atipicità, sia pure attraverso
l´individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno
esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente
previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre
tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata
dall´interpretazione costituzionale dell´art. 2059 c.C., che rimane soddisfatta
dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da
diritti inviolabili secondo Costituzione. Il riferimento a determinati tipi di
pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico , danno da
perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non
implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice
accertare l´effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal
nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore - uomo
si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione".
Alla compagnia telefonica non resta che pagare il
danno patrimoniale e le spese di lite che seguono la sua soccombenza.
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