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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Settembre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CERTIFICAT​I DI IMPORTAZIO​NE - INCAMERAME​NTO DELLA CAUZIONE AL TASSO EFFETTIVAM​ENTE APPLICATO PER PRESENTAZI​ONE TARDIVA DEL CERTIFICAT​O

 
   
  La Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa C-211/12 Martini Spa / Ministero delle attività produttivein tema di sanzioni per tardiva presentazione di certificati di importazione. Nel 2003 la Martini spa, titolare di certificato d’importazione emesso dal Ministero del Commercio con l´Estero Italiano per l´importazione dalla Bulgaria di 7.000 tonnellate di granturco a dazio "zero", ai sensi del Regolamento Ce 958/2003, ha prestato cauzione di 30 euro per tonnellata di prodotto a garanzia degli obblighi derivanti dal titolo, con fideiussione assicurativa. Successivamente, ha chiesto al Ministero delle Attività Produttive che, in applicazione dell´art. 35, par. 4, lettera C) Reg. Ce 1291/2000, l´incameramento conseguente alla ritardata presentazione della richiesta di svincolo della cauzione dopo l´effettuazione dell´importazione non fosse calcolato in base al tasso di cauzione prestato -30 euro per tonnellata di prodotto importato - ma in base a quello di 1 euro per tonnellata, applicato per la generalità dei certificati per le importazioni da paesi terzi. Nel 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha disposto l´incameramento della cauzione nei limiti di € 31.500,00, pari al 15% dell´importo cauzionale. La Corte di appello di Roma, a cui è pervenuta la controversia, ha chiesto alla Corte di interpretare il regolamento 1291/2000 ed in particolare se, in caso di tardiva presentazione della prova di un´importazione correttamente effettuata (e di conseguente ritardata presentazione della relativa domanda di svincolo della cauzione prestata), l´importo della sanzione da applicare debba essere determinato facendo riferimento all´importo di dazio effettivamente applicato al momento della richiesta del certificato (come sostenuto dalla Stato italiano) o indipendentemente dalle condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Martini) e se rilevi che la cauzione sia stata costituita ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni dello stesso tipo. Hanno presentato osservazioni nella causa il governo italiano e il governo greco. Nella sua sentenza odierna, la Corte ha stabilito che: 1) L’articolo 35 del regolamento (Ce) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (Ce) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo della cauzione di cui a tale disposizione è quello di garantire non soltanto l’obbligo d’importazione, ma anche che la prova dell’utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo termine. 2) L’articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, come modificato dal regolamento n. 325/2003, deve essere interpretato nel senso che, in caso di presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un’importazione, l’importo da incamerare, sulla base dei quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel termine fissato all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, deve essere calcolato sulla base del tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. Ai fini di tale interpretazione, è irrilevante il fatto che la cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello stesso tipo di quello importato, considerato che quest’ultimo è stato esentato dal pagamento dei dazi d’importazione  
   
 

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