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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Settembre 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SECONDO CUI IL TRASFERIMENTO GRATUITO, AD OPERA DELLA GERMANIA, DI TERRENI DEL SUO PATRIMONIO NATURALE AD ORGANIZZAZIONI DI TUTELA DELL’AMBIENTE CONFIGURA UN AIUTO DI STATO
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Poiché tali organizzazioni offrono direttamente prodotti e servizi su mercati concorrenziali, esse devono essere considerate quali imprese In considerazione dei notevoli costi connessi alla conservazione e allo sviluppo delle aree del patrimonio naturale nazionale, la Germania ha deciso di trasferire, a titolo gratuito, fino a 125 000 ettari di tali aree a beneficio dei Länder, delle loro fondazioni, della Deutsche Bundesstiftung Umwelt (fondazione tedesca per l´ambiente) e di altre organizzazioni di tutela dell´ambiente. I beneficiari dei suddetti trasferimenti sono tenuti a rispettare taluni obblighi di diritto ambientale e ad assumere i costi relativi al trasferimento, le spese per la gestione e i rischi connessi ai siti contaminati. Nel caso in cui i ricavi derivanti dallo sfruttamento autorizzato dei terreni siano superiori alle spese effettive, la differenza dovrà essere versata allo Stato federale o reinvestita nella conservazione del patrimonio. Inoltre, la Germania aveva previsto un sostegno finanziario a grandi progetti di tutela dell´ambiente. Siffatti progetti potevano essere proposti da qualunque soggetto interessato, congiuntamente al Land competente, ma solo gli enti statali o le organizzazioni di tutela dell´ambiente potevano essere incaricati della loro gestione. Il sostegno accordato dal governo federale non poteva eccedere il 75% dei costi ammissibili del progetto e i Länder o i gestori del progetto potevano completare il saldo delle spese, mentre, in ogni caso, il 10% doveva restare a carico del gestore che dava attuazione al progetto. Fatte salve le restrizioni ambientali di sfruttamento imposte dal governo, gli enti privati di conservazione avevano la possibilità di ottenere redditi dai terreni da essi gestiti, in particolare dagli affitti di caccia e di pesca, dalle vendite di legname provenienti dalle attività di manutenzione delle foreste e dal turismo. Tuttavia i costi dovevano essere compensati dai ricavi di ciascun progetto e, nel caso in cui questi fossero stati superiori ai costi, il saldo doveva essere rimborsato allo Stato federale. Nel 2007 la Germania aveva notificato tali due misure alla Commissione, confidando nel fatto che questa avrebbe constatato che non configuravano aiuti di Stato. Orbene, nel 2009 la Commissione ha deciso che le misure in questione costituissero effettivamente aiuti di Stato, ma che fossero compatibili con il mercato comune. La Germania ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Tribunale allo scopo di ottenere l´annullamento della decisione della Commissione. La Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia sono intervenuti in tale controversia a sostegno della Germania. Ad avviso della Germania, la Commissione ha a torto considerato le organizzazioni di tutela dell´ambiente – le quali non perseguirebbero uno scopo economico ed avrebbero ad oggetto un´attività di interesse generale – alla stregua di imprese ai sensi del diritto dell´Unione in materia di aiuti di Stato e avrebbe ingiustamente affermato che le misure conferiscono un vantaggio a dette organizzazioni. Con la sua sentenza odierna il Tribunale respinge il ricorso della Germania. Sebbene l´attività di tutela dell´ambiente, oggetto delle misure, abbia carattere esclusivamente sociale e non costituisca un´attività economica, la Commissione ha correttamente rilevato che le organizzazioni di tutela dell´ambiente si occupano di altre attività, le quali rivestono carattere economico e rispetto alle quali tali organizzazioni devono essere considerate come imprese. Infatti, con le attività autorizzate nell´ambito delle misure in parola – quali la vendita di legname, l’affitto per caccia e pesca e il turismo – le organizzazioni di tutela dell´ambiente offrono direttamente prodotti e servizi su mercati concorrenziali. Mediante tali attività, esse perseguono un interesse distinto, che può essere separato dall´obiettivo esclusivamente sociale di tutela dell´ambiente. Dal momento che le organizzazioni di tutela dell´ambiente si trovano, quando esercitano tali attività, in concorrenza con operatori che perseguono uno scopo di lucro, il fatto che esse offrano i loro beni e servizi senza scopo di lucro resta privo di rilevanza. Inoltre, giustamente la Commissione ha rilevato che la messa a disposizione gratuita di terreni che consentono uno sfruttamento commerciale configura un vantaggio per le organizzazioni di tutela dell´ambiente. Infatti, una simile misura favorisce tali organizzazioni rispetto ad altre imprese attive nei settori interessati e che dovrebbero investire in terreni per poter esercitare le stesse attività economiche. La necessità di tener conto delle esigenze relative alla tutela dell´ambiente, per quanto legittime, non giustifica l´esclusione di siffatte misure selettive dal campo di applicazione del diritto dell´Unione in materia di aiuti di Stato. In aggiunta, la Commissione ha concluso correttamente che nemmeno la giurisprudenza cosiddetta «Altmark», secondo cui una misura statale a vantaggio di un´impresa incaricata di servizi di interesse economico generale può, ricorrendo determinate condizioni, sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, consente di escludere che le misure di cui trattasi siano qualificate quali aiuti. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, il 12 settembre 2013, Sentenza nella causa T-347/09, Germania / Commissione) |
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