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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Settembre 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CONFERMA LE SENTENZE DEL TRIBUNALE CHE RIDUCONO LE AMMENDE INFLITTE DALLA COMMISSIONE ALLA ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC. E ALLA SUA CONTROLLATA AGROEXPANSIóN SA PER LA LORO PARTECIPAZIONE A UN’INTESA SUL MERCATO DEL TABACCO GREGGIO IN SPAGNA. LA CORTE RESPINGE ANCHE IL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
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La Agroexpansión Sa è una delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna. La Deltafina Spa, una società italiana che trasforma anch’essa tabacco greggio, era la principale acquirente di tale prodotto sul mercato spagnolo. La Agroexpansión, inizialmente un’impresa familiare, è stata acquisita nel 1997 dalla Intabex Netherlands Bv. All’epoca la Intabex faceva parte del gruppo Intabex, che era stato acquistato dalla Dimon Inc. Nell’aprile 1997. La Alliance One International, Inc. («Aoi»), con sede negli Stati Uniti, è nata dalla fusione, realizzata nel 2005, della Dimon con la società americana Standard Commercial Corp. Nel 2001, la Commissione Ha effettuato degli accertamenti nei locali delle imprese, segnatamente quelli della Agroexpansión, al fine di verificare determinate informazioni secondo cui i trasformatori e i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero violato le norme europee in materia di pratiche anticoncorrenziali. In seguito a tali verifiche, ha inviato una comunicazione degli addebiti a 20 imprese o associazioni, tra le quali i trasformatori, Deltafina, Dimon e Intabex. Il 20 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una decisione, con la quale ha constatato l’esistenza di un’intesa orizzontale conclusa e attuata sul mercato spagnolo del tabacco greggio dai trasformatori e dalla Deltafina. Tale intesa aveva per oggetto la fissazione, durante gli anni dal 1996 al 2001, del prezzo medio di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, e la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che ciascuno dei trasformatori poteva acquistare dai produttori. Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la Deltafina avevano anche concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio nonché prezzi minimi medi per produttore e per associazione di produttori. La Commissione ha allora inflitto ammende alle imprese e associazioni interessate. Nel calcolo dell’ammenda, la Commissione ha concesso una riduzione del 20% alla Agroexpansión a titolo della sua cooperazione, fissando l’importo finale a Eur 2,59 milioni, e considerando la Dimon responsabile in solido del pagamento di tale ammenda. Le due imprese hanno proposto due ricorsi separati dinanzi al Tribunale dell’Unione europea al fine di ottenere l’annullamento di tale decisione o, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta. Con due sentenze pronunciate nel 2011, il Tribunale ha concesso, da un lato, alla Agroexpansión, a titolo della sua cooperazione, un’ulteriore riduzione del 5% della sua ammenda in aggiunta a quella del 20% già concessa dalla Commissione e ha fissato l’importo finale dell’ammenda inflitta alla Agroexpansión in Eur 2,43 milioni. Dall’altro, il Tribunale ha dichiarato che la Aoi (originariamente Dimon) non poteva essere considerata responsabile in via solidale dell’infrazione anteriormente al 18 novembre 1997 (data di acquisizione della Agroexpansión da parte della Intabex). Di conseguenza, il Tribunale ha ridotto dal 50% al 35% il tasso di maggiorazione applicato all’importo di partenza dell’ammenda inflitta all’Aoi a titolo della durata dell’infrazione. Inoltre, le ha applicato la medesima riduzione supplementare del 5% concessa alla Agroexpansión, a titolo della sua cooperazione, fissando la parte dell’importo dell’ammenda inflitta alla Agroexpansión, al cui pagamento Aoi era tenuta in via solidale, a Eur 2,19 milioni. L’aoi ha proposto le presenti impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia al fine di ottenere l’annullamento di tali sentenze. La Commissione ha anch’essa proposto impugnazione incidentale contro le sentenze del Tribunale. Con le sentenze odierne, la Corte respinge le impugnazioni proposte dalla Aoi nonché l’impugnazione incidentale della Commissione e conferma le sentenze del Tribunale. La Corte respinge l’argomento dedotto dalla Aoi secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto reinterpretando la decisione della Commissione, in seguito alle spiegazioni da questa fornite successivamente all’adozione della decisione stessa e ciò al fine di colmare le violazioni dell’obbligo di motivazione nonché del principio di parità di trattamento nelle quali sarebbe asseritamente incorsa la Commissione nella sua decisione. La Corte ricorda, anzitutto, la sua giurisprudenza costante secondo cui, qualora l’intero capitale di una controllata sia posseduto dalla sua controllante, la Commissione può presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata. In una tale ipotesi, la Commissione può infliggere un’ammenda alla società controllante senza dover preliminarmente accertare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione. Tuttavia tale giurisprudenza non implica che la Commissione debba basarsi esclusivamente su tale presunzione, potendo la Commissione accertare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata mediante altri elementi di prova (metodo detto della «duplice base»). Nel caso di specie, la Commissione non si era limitata ad applicare la sola presunzione di un’influenza determinante e aveva deciso di basarsi su elementi di fatto diretti a accertare che le controllanti esercitassero effettivamente un’influenza determinante sulla loro controllata. La Corte dichiara che il Tribunale non ha oltrepassato i limiti della sua competenza in quanto, in realtà, le valutazioni svolte dal Tribunale riguardo a tale metodo erano basate sulla sua interpretazione della decisione della Commissione e non solo sulle spiegazioni della Commissione fornite successivamente all’adozione della decisione. Peraltro, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, contrariamente a quanto aveva sostenuto la società, che la Commissione aveva applicato detto metodo in maniera identica a tutte le società controllanti interessate, compresa la Aoi. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, il 26 settembre 2013, Sentenze nelle cause C-668/11 P,alliance One International Inc./commissione e C-679/11 P Alliance One International Inc./commissione) |
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