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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Ottobre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA NORMATIVA PROCESSUALE SPAGNOLA NON GARANTISCE L´EFFETTIVITÀ DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA E SULLE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - È COMPITO DEI GIUDICI SPAGNOLI FARE TUTTO CIÒ CHE RIENTRA NELLA LORO COMPETENZA PER GARANTIRE AI CONSUMATORI L´ELEVATO LIVELLO DI TUTELA PERSEGUITO DALLA DIRETTIVA

 
   
  La direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo prevede che il venditore risponda al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In prima battuta, il consumatore può chiedere il ripristino della conformità del bene. Se tale ripristino non è praticabile, egli può chiedere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Tuttavia, qualora il difetto di conformità del bene consegnato presenti un carattere minore, il consumatore non è autorizzato a chiedere tale risoluzione e dispone unicamente del diritto di domandare una congrua riduzione del prezzo di vendita. Nel luglio 2004 la sig.Ra Duarte Hueros ha acquistato presso l’Autociba un’autovettura dotata di tettuccio apribile, per un importo pari a Eur 14 320. Avendo constatato che si verificavano infiltrazioni di acqua dal tettuccio in caso di pioggia, essa ha riportato l´autovettura all’Autociba. Poiché i numerosi tentativi di riparazione non avevano sortito esito positivo, la sig.Ra Duarte Hueros ha chiesto la sostituzione dell’autovettura. In seguito al rifiuto opposto a tale richiesta, essa ha adito il Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (giudice monocratico di primo grado di Badajoz) onde ottenere la risoluzione del contratto di vendita nonché la condanna in solido dell’Autociba e della Citroën España Sa ̶ quest’ultima in qualità di fabbricante dell’autovettura ̶ al rimborso del prezzo di acquisto. Il giudice spagnolo rileva che, dato che il difetto dell´autovettura presenta carattere minore, la risoluzione del contratto di vendita non può essere disposta. Sebbene alla sig.Ra Duarte Hueros spetti il diritto ad una riduzione del prezzo di vendita, una soluzione del genere non è ammissibile a causa delle norme processuali spagnole, poiché essa non aveva formulato questa domanda nel suo ricorso. Il giudice, infatti, non può statuire d´ufficio su domande che non gli sono state rivolte («principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato»). Peraltro, non sarebbe ammissibile alcuna domanda giudiziale a questo riguardo in occasione di una controversia successiva, giacché nel diritto spagnolo il principio del giudicato si estende a tutte le pretese che avrebbero già potuto essere formulate in un procedimento precedente. In questo contesto, il giudice spagnolo chiede alla Corte di giustizia se questa normativa processuale spagnola sia compatibile con la direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo. Nella sua odierna sentenza la Corte ricorda, in via preliminare, che la finalità della direttiva è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Orbene, la direttiva si limita ad obbligare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché il consumatore possa effettivamente esercitare i suoi diritti, senza tuttavia contenere indicazioni circa i meccanismi per far valere in giudizio tali diritti, meccanismi che rientrano nell´ordinamento giuridico interno degli Stati. Tuttavia, tali modalità processuali non devono essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l´esercizio dei diritti conferiti dall´ordinamento giuridico dell´Unione («principio di effettività»). A questo proposito, la Corte dichiara che, nel sistema processuale spagnolo, un consumatore che chiede in giudizio unicamente la risoluzione del contratto di vendita di un bene è definitivamente privato della possibilità di usufruire del diritto di ottenere la congrua riduzione del prezzo se il giudice nazionale adito considera che, in realtà, il difetto di conformità di tale bene presenta un carattere minore. L´unica eccezione a questo esito si verifica qualora il consumatore abbia presentato, in subordine, una domanda giudiziale volta ad ottenere tale riduzione. Siffatta ipotesi, tuttavia, deve essere considerata alquanto improbabile. Sussiste infatti un rischio non trascurabile che il consumatore non proponga in subordine una domanda di riduzione del prezzo ̶ la quale, del resto, perseguirebbe una tutela inferiore a quella cui mira la domanda di risoluzione del contratto ̶ vuoi a causa dell’obbligo particolarmente rigido di concomitanza di entrambe le domande, vuoi perché ignora o non comprende la portata dei suoi diritti. La Corte considera che un regime processuale di questo genere è tale da arrecare pregiudizio all’effettività della tutela dei consumatori voluta dal legislatore dell’Unione, giacché non consente al giudice nazionale di riconoscere d’ufficio il diritto del consumatore ad ottenere una congrua riduzione del prezzo di vendita del bene, quanto peraltro tale consumatore non è autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine. Il sistema spagnolo, in effetti, obbliga in sostanza il consumatore ad anticipare la qualificazione giuridica del difetto di conformità del bene, operazione, questa, che deve essere eseguita in via definitiva dal giudice competente. Orbene, questa circostanza conferisce una natura puramente aleatoria, e di riflesso inadeguata, alla tutela concessa dalla direttiva. Tale conclusione vale a maggior ragione quando l’analisi si rivela particolarmente complessa, sicché detta qualificazione dipende eminentemente dall’istruzione condotta dal giudice investito della controversia. Pertanto, la Corte statuisce che la normativa processuale spagnola non risulta conforme al principio di effettività, giacché rende eccessivamente difficile, se non perfino impossibile, attuare la tutela che la direttiva intende conferire ai consumatori nel contesto delle azioni in giudizio da essi promosse per difetto di conformità del bene consegnato al contratto di vendita. La Corte precisa che è compito del giudice spagnolo adoperarsi al meglio nei limiti della sua competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme alla sua finalità di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 3 ottobre 2013, sentenza nella causa C-32/12, Soledad Duarte Hueros / Autociba Sa, Automóviles Citroën España Sa)  
   
 

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