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Notiziario Marketpress di
Lunedì 19 Marzo 2007 |
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POSIZIONE DOMINANTE: CONFERMATA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, CON CUI È STATO RESPINTO IL RICORSO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI INFLIGGERE UNŽAMMENDA DI 6,8 MILIONI DI EURO ALLA BRITISH AIRWAYS
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A seguito di una denuncia depositata dalla Virgin Atlantic Airways, in merito agli accordi conclusi tra la British Airways (Ba) e talune agenzie di viaggi circa la commissione ed altri incentivi finanziari per la vendita di biglietti della Ba, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine e la relativa istruttoria. La Ba ha adottato allora un nuovo sistema di premi di produzione applicabile a partire dal 1998. Tuttavia, la Virgin ha presentato alla Commissione una seconda denuncia contro tale nuovo sistema di incentivi economici. Con decisione 14 luglio 1999, la Commissione ha condannato gli accordi ed i sistemi di incentivi attuati dalla Ba, in quanto costituivano un abuso della posizione dominante da essa detenuta sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi aerei e le ha inflitto unŽammenda di 6,8 milioni di euro. Secondo la Commissione, i sistemi di premi di produzione avevano lŽeffetto di indurre le agenzie di viaggi britanniche a mantenere o ad aumentare le loro vendite di biglietti della Ba, privilegiandole rispetto a quelle delle compagnie aeree concorrenti. Nel dicembre 2003, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Ba contro tale decisione (causa T-219/99, British Airways, v. Cs n. 116/03). La Ba ha allora impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il 15 marzo con la sentenza pronunciata nella causa C-95/04 P la Corte ha dichiarato lŽimpugnazione parzialmente irricevibile e parzialmente infondata. La Corte ricorda che, nellŽambito di unŽimpugnazione, non spetta ad essa sostituire la propria valutazione dei dati del mercato e della situazione concorrenziale a quella del Tribunale. Il ricorso di impugnazione devŽessere limitato alle questioni di diritto. La valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte. Di conseguenza, le censure con cui la Ba pone nuovamente in discussione la valutazione dei fatti e dei mezzi di prova, effettuata dal Tribunale, sono irricevibili. Per il resto, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto respingendo il ricorso della Ba. La sentenza del Tribunale è pertanto confermata. . . |
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