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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 16 Aprile 2014 |
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LA COMMISSIONE EUROPEA METTE IN LUCE I PROBLEMI DELLE FAMIGLIE INTERNAZIONALI E AVVIA UNA CONSULTAZIONE SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE
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Strasburgo, 16 aprile 2014 - Una relazione pubblicata ieri dalla Commissione europea evidenzia i problemi giuridici che le coppie internazionali (coniugi di nazionalità diverse) si trovano ancora ad affrontare in tutta Europa quando tentano di risolvere controversie transfrontaliere in materia matrimoniale e di affidamento dei minori. La crescente mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione europea ha portato ad un aumento del numero di famiglie i cui membri sono di nazionalità diversa, vivono in diversi paesi dell’Ue o in un paese dell’Ue di cui non hanno la nazionalità. Quando tali famiglie si separano è necessaria una cooperazione giudiziaria transfrontaliera al fine di offrire ai minori un contesto giuridico sicuro per mantenere rapporti con entrambi i genitori o tutori che vivono in un altro Stato membro. La relazione pubblicata oggi sottolinea la necessità di un maggiore impegno per aiutare le famiglie internazionali a trovare chiarezza giuridica in tali situazioni (ad esempio quale sia l´organo giurisdizionale competente). La Commissione europea ha pertanto deciso di avviare un´ampia consultazione pubblica sulle possibili soluzioni, oltre ad una campagna di sensibilizzazione sui tipi di assistenza disponibili e sulle norme vigenti nel caso di separazione di famiglie internazionali. Tutte le persone interessate possono partecipare alla consultazione in questo sito. La consultazione resterà aperta fino al 18 luglio. Le disgregazioni familiari sono per natura, sempre difficili. Quando coinvolgono persone di diverse nazionalità, sorgono ulteriori difficoltà giuridiche derivanti dalla complessità della situazione. Questo è il motivo per cui l’Europa ha bisogno di norme adeguate per aiutare le coppie a separarsi nel modo più semplice possibile, in particolare quando sono coinvolti minori", ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia. "Nell’ue esistono, dal 2001, norme per determinare la competenza giurisdizionale ed aiutare le famiglie internazionali, ma dopo 13 anni è giunto il momento di migliorarle. Cittadini, avvocati, magistrati, autorità nazionali e organizzazioni non governative interessate: tutti possono esprimersi sul tipo di misure che l’Ue dovrebbe adottare per facilitare ulteriormente la vita alle coppie internazionali." Roberta Angelilli, membro del Parlamento europeo, ha dichiarato: "Circa la metà delle richieste sottoposte all’Ufficio del Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore denunciano irregolarità nell’applicazione del diritto europeo. È dunque importante valutare attentamente l’applicazione del regolamento 2201/2003 allo scopo di apportare correzioni, ove necessario, e garantire un’attuazione uniforme ed efficace della normativa. Per questo motivo, anche il Parlamento europeo sta effettuando uno studio sulla sottrazione internazionale di minori in Europa, che mira a valutare il quadro giuridico e la sua attuazione, a livello europeo e nazionale, al fine di garantire una maggiore certezza per i cittadini e tutelare meglio i minori coinvolti in queste situazioni." La relazione pubblicata oggi dalla Commissione europea è giunta alla conclusione che le norme Ue attualmente in vigore hanno significativamente migliorato la situazione dei cittadini nel risolvere le loro controversie transfrontaliere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Il regolamento del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all´esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale per i figli minori ha consentito di evitare procedimenti giudiziari paralleli in diversi paesi dell’Ue, identificando il paese in cui le autorità giurisdizionali sono competenti a trattare un caso di divorzio e questioni di responsabilità genitoriale (come l’affidamento e i diritti di visita) — anche per i figli nati al di fuori del matrimonio. Esso ha inoltre creato un sistema di cooperazione tra le autorità centrali di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale e ha facilitato l’esecuzione dei diritti di visita dei genitori e di alcuni provvedimenti di ritorno emessi al fine di garantire il rapido ritorno del minore nei casi di sottrazioni transfrontaliere ad opera di un genitore. Tuttavia, la relazione rivela anche alcune importanti carenze nel quadro giuridico attualmente in vigore: per quanto riguarda le norme relative all´identificazione dello Stato Ue in cui l’autorità giurisdizionale è competente in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, l’assenza di una norma uniforme e completa sulla competenza giurisdizionale atta a coprire tutte le situazioni dà luogo ad incertezza giuridica e a disparità di accesso alla giustizia per i cittadini dell´Unione; la libera circolazione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale non è ancora pienamente garantita e alcune categorie di decisioni devono ancora essere sottoposte a procedure lunghe e onerose prima di poter essere riconosciute in un altro paese dell’Ue; le decisioni emesse in altri Stati membri si rivelano spesso difficili da applicare a causa delle divergenze tra le norme procedurali degli Stati membri, ad esempio, per quanto riguarda l’audizione del minore; la cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri può essere migliorata, in particolare quando si tratta di raccogliere e scambiare informazioni sulla situazione del minore nei casi di sottrazione. Al fine di vagliare le possibili soluzioni, nei prossimi 3 mesi (dal 15 aprile al 18 luglio) verrà avviata una consultazione pubblica sull’applicazione delle norme vigenti. Allo stesso tempo, una campagna di sensibilizzazione a livello europeo fornirà informazioni mirate alle famiglie internazionali sulla sottrazione transfrontaliera di minori ad opera di un genitore e sull’affidamento dei figli e i diritti di visita, allo scopo di migliorare la conoscenza dei loro obblighi e dei loro diritti. Contesto Il regolamento Bruxelles Ii bis (regolamento n. 2201/2003) costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria europea in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Le controversie su questioni familiari nell’Ue sono aumentate a causa della crescente mobilità dei cittadini e all´aumento del numero di famiglie internazionali. In tale contesto, il regolamento prevede norme comuni per risolvere i conflitti di competenza giurisdizionale tra gli Stati membri e facilitare la libera circolazione delle decisioni nell’Ue mediante disposizioni sul loro riconoscimento e ed esecuzione in un altro Stato membro. Nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori ad opera di un genitore, il regolamento mette a disposizione una procedura per il ritorno del minore al luogo della sua residenza abituale. Il regolamento è in vigore dal 1º marzo 2005 in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca. Il regolamento prevede inoltre norme comuni per risolvere i conflitti di competenza giurisdizionale tra gli Stati membri e facilita la libera circolazione delle decisioni nell’Ue mediante disposizioni sul loro riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro. Nel 2006, la Commissione ha proposto di modificare il regolamento relativamente alla competenza giurisdizionale e ha introdotto norme sul diritto applicabile in materia matrimoniale. Non è stato possibile raggiungere l’unanimità in seno al Consiglio per quanto riguarda le norme relative al diritto applicabile e di conseguenza, e la Commissione ha dunque ritirato la proposta di modifica del regolamento del 2006. Sulla base di nuove proposte della Commissione, 14 Stati membri hanno deciso di instaurare una cooperazione rafforzata tra loro e hanno adottato un regolamento che stabilisce norme nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (regolamento Roma Iii). Da allora hanno aderito altri due paesi dell’Ue (cfr. Ip/13/975). È stata la prima volta che la cooperazione rafforzata è stata utilizzata nell’Unione (Ip/10/1035). |
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