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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Marzo 2007
 
   
  PHONE CENTER, VIGORE LA LEGGE REGIONALE INVIATA CIRCOLARE ESPLICATIVA AI SINDACI DI TUTTI I COMUNI

 
   
  Milano, 26 marzo 2007 - Entra in vigore il 22 mararzo la legge regionale sui phone center, approvata un anno fa. Le norme si applicano a tutti gli esercizi, sia quelli di nuova apertura, sia quelli già esistenti (a cui è stato dato ben un anno di tempo per mettersi in regola). La legge, approvata in Consiglio regionale il 21 febbraio 2006 col voto favorevole di tutti i gruppi consiliari e con la sola astensione di Rifondazione Comunista e Verdi, è un provvedimento equilibrato e bipartisan, che mette a norma un settore cresciuto disordinatamente e in assenza di regole in questi anni con problemi di gestione urbana e di qualità e sicurezza dei servizi offerti. Promuovendo e favorendo la qualità, la norma risponde efficacemente alla richiesta fatta dai Comuni e dalle stesse rappresentanze delle associazioni di una regolamentazione che tuteli l´operatore, il cliente ed il cittadino. Ieri la Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati ha diffuso una circolare esplicativa indirizzata ai sindaci di tutti i comuni lombardi in cui si chiariscono numerosi quesiti posti sia dalle amministrazioni comunali sia dagli operatori del settore. Nel documento si chiarisce che nei locali in cui si esercita l´attività di phone center non è possibile vendere anche prodotti alimentari ma è possibile installare distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia. E´ altresì possibile la presenza di attività di Internet Point negli stessi locali; mentre la circolare non si esprime sul tema delle attività di money transfer, in quanto attività creditizie di competenza statale. Per quanto concerne le localizzazioni, spiega la nota, i comuni - in base all´articolo 7 della legge regionale - devono individuare gli ambiti territoriali in cui è ammessa l´ubicazione dei centri di telefonia in sede fissa e devono definire la disciplina urbanistica e quella delle procedure amministrative alle quali è subordinato l´insediamento dei phone center. Ancora in merito all´articolo 7 della legge, la circolare precisa che qualora un locale non possa essere adeguato alle disposizioni contenute nella normativa l´attività di phone center è trasferibile in altro luogo purché esso sia inserito negli ambiti territoriali individuati dai Comuni. La circolare regionale affronta anche il caso in cui, dopo un anno di tempo per adeguarsi alla legge, il titolare del phone center non abbia recepito la normativa regionale. Da oggi, in pratica, il Comune verificherà se il locale in cui si esercita l´attività di phone center si sia adeguato ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Se il titolare del phone center non si è messo in regola, il Comune avvia il procedimento di revoca dell´autorizzazione (o di inibizione dell´attività) concedendo un termine per la presentazione delle contro-deduzioni. Da quel momento il Comune potrà determinare un tempo ritenuto congruo per la conclusione del procedimento in considerazione delle ragioni addotte dal titolare. Potrà essere previsto, ad esempio, un termine fino a 180 giorni nel caso in cui il mancato adeguamento sia dovuto all´assenza di un piano di localizzazione comunale. Si tratta quindi di una legge molto sussidiaria, la cui gestione è affidata ai Comuni, nel rispetto delle competenze amministrative ad essi assegnate dalla Costituzione e delle naturali responsabilità che essi hanno nella gestione del proprio territorio. Scheda-la Legge 6/2006 Sui Phone Center Requisiti - Innanzitutto all´operatore di centri di telefonia è richiesto il possesso dei medesimi "requisiti morali" previsti dalla normativa vigente per il commercio. Autorizzazione - Per l´apertura di un phone center è necessaria un´autorizzazione comunale, subordinata alla effettiva disponibilità del locale da parte del gestore e al rispetto di caratteristiche edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali. Registro - Come per tutti gli altri esercizi commerciali, l´autorizzazione viene trasmessa dal Comune alla Camera di Commercio territorialmente competente che provvede ad inserirla in un apposito registro telematico accessibile anche alle altre Pubbliche Amministrazioni, realizzando così una semplificazione del procedimento ed una integrazione del patrimonio informativo. Orari - E´ facoltà del Comune fissare dei limiti di apertura e chiusura dei centri, sulla base di indirizzi generali individuati dalla Giunta regionale. In attesa dell´approvazione di tali disposizioni, si prevede un regime di orari analogo a quanto previsto per la generalità degli esercizi commerciali, e cioè un massimo di 13 ore comprese tra le 7 e le 22 (in base al Decreto Legislativo 114/98), osservando la chiusura domenicale e festiva. Il provvedimento concede, inoltre, la facoltà ai Comuni, così come previsto per gli altri esercizi commerciali, di concedere una proroga fino alle 24 sull´orario di chiusura, purché ci sia la richiesta degli esercenti. In ogni caso l´orario di apertura dell´esercizio dovrà essere esposto al pubblico e comunicato al Comune. Localizzazione - Sarà ancora il Comune a individuare gli ambiti territoriali dove ammettere la localizzazione del phone center e a definire la disciplina urbanistica cui l´apertura dello stesso è subordinata. Igiene e sicurezza - La legge individua poi i requisiti igienico-sanitari idonei a tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti dei centri di telefonia, che Comuni e Aziende Sanitarie Locali faranno rispettare tramite i regolamenti edilizi e di igiene (dimensione, salubrità e aerazione dell´ambiente; presenza di adeguati servizi igienici per personale e utenti; fruibilità del servizio per i disabili e rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche; rispetto della legge 626 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro). Tali requisiti garantiscono di fatto il rispetto di standard analoghi a quelli degli esercizi commerciali, di servizi e dei pubblici esercizi e sono commisurati all´elevato transito di persone che si verifica in questi centri. Revoca - La legge fissa i casi in cui sarà possibile la revoca dell´autorizzazione qualora manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti e le modalità di erogazione delle sanzioni. Polizia Locale - Previsti anche compiti "di vigilanza e controllo" della Polizia Locale "ai fini della ordinata e civile convivenza e della qualità della vita locale", attraverso "la prevenzione e il contrasto di situazioni e comportamenti" contrari alle norme, fino alla richiesta di intervento delle Forze dell´Ordine, ove necessario. .  
   
 

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