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Notiziario Marketpress di Martedì 20 Maggio 2014
 
   
  EVENTI ATMOSFERICI 30 GENNAIO - 18 FEBBRAIO 2014. AMMESSI ALLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI SOLO I CONTRIBUENTI CHE DIMOSTRINO INAGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI

 
   
  Venezia, 20 Maggio 2014 - In relazione alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 31 ottobre dell’anno corrente, per le persone fisiche ed imprese colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio ultimo scoro, come previsto dalla Legge n. 50/2014, la Regione Veneto ribadisce che l’ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dei terreni agricoli ed alla verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente. Ciò significa che il beneficio non è concesso automaticamente a tutti i soggetti residenti o operanti nei Comuni individuati nell´allegato 1-bis della Legge nr. 50, ma solo a chi ne faccia espressa richiesta, secondo le specifiche modalità stabilite dalle amministrazioni competenti (ad esempio Inps, Agenzia dell’Entrate), dimostrando l’inagibilità degli immobili.  
   
 

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