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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Aprile 2007 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ALTRA CAUSA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E LIBERTÀ DI STABILIMENTO (C-500/06, CORPORACIóN DERMOESTÉTICA SA/TO ME GROUP ADVERTISING MEDIA)
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La Corporación Dermoestética è un´impresa spagnola attiva nei settori dell´estetica e della medicina estetica; possiede 80 centri in tuta Europa e, dal 2003, opera anche in Italia, con centri medici e centri estetici in 23 città italiane. Nel 2005 si è accordata con la To Me Group Advertising Media per ottenere servizi pubblicitari, specialmente televisivi. La società pubblicitaria dopo avere percepito un acconto di 2000 Eur per un servizio su Canale 5 informava la Corporación Dermoestética dell´impossibilità di trasmettere su reti nazionali, in base alla legge175 del 1992 ed al D. M. 16/09/1994 N. 657. Il Giudice di pace di Genova, adito dalla Corporación Dermoestética per la restituzione della somma ha rivolto alla Corte di giustizia alcune domandi pregiudiziali. In particolare: se l´art. 49 del Trattato Ce sia compatibile con una normativa nazionale e/o con prassi amministrative che vietino la pubblicità televisiva a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici svolti in strutture sanitarie private autorizzate, anche quando la stessa pubblicità sia autorizzata su reti televisive a diffusione locale e, che, al contempo, impongano, per la diffusione di tali pubblicità, un limite di spesa del cinque per cento del reddito dichiarato nell´anno precedente; se l´art. 43 del Trattato Ce sia compatibile con una normativa nazionale e/o con prassi amministrative che vietino la pubblicità televisiva a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici svolti in strutture private autorizzate, anche quando detta pubblicità sia autorizzata su reti televisive a diffusione locale e, che, al contempo, impongano, per quest´ultimo tipo di diffusione, una previa autorizzazione da parte di ogni singolo Comune, sentito l´ordine professionale provinciale di riferimento, nonché un limite di spesa del cinque per cento del reddito dichiarato per l´anno precedente; se gli artt. 43 e/o 49 Trattato Ce ostino a che la diffusione della pubblicità informativa sui trattamenti medici-chirurgici di natura estetica resi in strutture sanitarie private autorizzate sia subordinata ad un´ulteriore previa autorizzazione da parte delle autorità amministrative locali e/o degli ordini professionali; se la Federazione nazionale degli ordini dei medici (avendo adottato un codice deontologico che prescrive limiti alla pubblicità delle professioni sanitarie) abbia limitato la concorrenza in violazione dell´art. 81 n. 1 Ce; se la prassi interpretativa adottata dalla Fnomceo sia in contrasto con il Trattato Ce nella misura in cui tale prassi sia consentita da una normativa nazionale che demanda agli ordini provinciali competenti la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari dei medici senza indicare i criteri e le modalità di esercizio di tale potere. |
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