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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Marzo 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI DISTACCATI PRESSO FRANCE TÉLÉCOM A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE DI QUEST’ULTIMA IN SOCIETÀ PER AZIONI COSTITUISCE UN AIUTO DI STATO COMPATIBILE CON IL DIRITTO UE SOLO NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI FISSATE DALLA COMMISSIONE

 
   
  Lussemburgo, 2 marzo 2015 - La riforma ha avuto l’effetto di ridurre la contropartita concessa fino ad allora dalla France Télécom allo Stato francese e non ha garantito una parificazione degli oneri sociali dovuti dai concorrenti Una legge francese del 1996 ha trasformato France Télécom in società per azioni al fine di predisporre la sua quotazione in borsa, l’apertura di una parte del suo capitale nonché la totale apertura dell’impresa alla concorrenza. In tale occasione, il sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari pubblici distaccati presso France Télécom è stato modificato. Di conseguenza, il contributo del datore di lavoro versato da France Télécom allo Stato francese per finanziare le pensioni dei funzionari è stato fissato al medesimo livello dei contributi previdenziali e fiscali dovuti dai concorrenti operanti nel settore delle telecomunicazioni. Tuttavia, questa parificazione, tradotta in forma di un «tasso di equità concorrenziale», prendeva in considerazione solamente i rischi comuni ai dipendenti privati e ai funzionari pubblici, ad esclusione dei rischi non comuni (quali, segnatamente, la disoccupazione e i crediti salariali in caso di liquidazione giudiziaria ). Inoltre, France Télécom ha versato un contributo forfetario eccezionale di 37,5 miliardi di franchi (Eur 5,7 miliardi) per far fronte all’onere delle pensioni future. Nel 2011 la Commissione ha dichiarato tale misura di finanziamento compatibile con il mercato interno, ma a talune condizioni . Essa ha anzitutto rilevato che la misura, riducendo la contropartita concessa fino ad allora da France Télécom allo Stato francese per finanziare le pensioni dei funzionari, costituiva un aiuto di Stato. Tale aiuto non rispettava il principio di proporzionalità, poiché la contropartita finanziaria versata da France Télécom a favore dello Stato non eguagliava gli oneri sociali dovuti dai concorrenti di France Télécom. La Commissione ha quindi chiesto alla Francia di modificare la legge del 1996 al fine di prendere in considerazione i rischi non comuni ai dipendenti privati e ai funzionari pubblici. La Francia (causa T 135/12) e France Télécom (divenuta oggi Orange, causa T 385/12) chiedono al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione, in quanto la riforma del sistema di finanziamento non integra la fattispecie di aiuto di Stato e la Commissione non aveva il diritto di esigere che fossero presi in considerazione i rischi non comuni ai dipendenti privati e ai funzionari pubblici. Nelle sue sentenze odierne, il Tribunale conferma che la Francia ha concesso a France Télécom un aiuto di Stato, compatibile con il mercato interno alle condizioni previste dalla Commissione e respinge i ricorsi. Il Tribunale rileva anzitutto che, riducendo gli oneri sociali, la legge del 1996 ha migliorato la situazione giuridica di France Télécom rispetto al regime precedente e ha quindi creato un vantaggio a favore di quest’ultima. Infatti, la legge del 1996 non è intesa ad evitare che France Télécom sia assoggettata a un onere che, in una situazione normale, non avrebbe dovuto gravare sul suo bilancio, dato che i contributi riguardanti le pensioni dei funzionari non erano sottoposti in precedenza al regime comune dei contributi pensionistici. Inoltre, il vantaggio conferito a France Télécom è piuttosto selettivo, poiché la legge del 1996 concerne solamente tale società. Infine, la Commissione ha debitamente concluso che la riforma del 1996 falsava o minacciava di falsare la concorrenza sui mercati dei servizi di telecomunicazione, dal momento che le risorse finanziarie rese disponibili dalla legge del 1996 hanno potuto favorire lo sviluppo delle attività di France Télécom su nuovi mercati aperti alla concorrenza, sia in Francia sia in altri Stati membri . Inoltre, la Commissione ha potuto giustamente considerare che il nuovo sistema di finanziamento delle pensioni non consente di raggiungere un tasso di equità concorrenziale, dato che il tasso applicato a France Télécom integra solamente i contributi contro i rischi comuni per i dipendenti soggetti a un regime di diritto privato e i funzionari statali e, di conseguenza, esclude i contributi contro i rischi non comuni. Al riguardo, il Tribunale rileva che detto tasso è inteso a garantire che France Télécom sopporti lo stesso livello di costi per gli oneri sociali dei suoi concorrenti, compresi gli oneri che non gravano sul bilancio di France Télécom a causa del suo particolare statuto, come quelli concernenti il rischio di disoccupazione e la garanzia degli stipendi. Il Tribunale rileva, inoltre, che la Commissione ha correttamente tenuto conto degli effetti del contributo forfetario eccezionale, ritenendo che quest’ultimo abbia neutralizzato gli effetti dell’aiuto per un periodo di circa quindici anni, sicché France Télécom non deve pagare, per il periodo compreso tra il 1997 e il 2010, un contributo supplementare che garantisca un tasso di equità concorrenziale. Infine, il Tribunale dichiara che, sebbene il contributo forfetario eccezionale avesse consentito di ridurre gli effetti negativi dell’aiuto, non se ne può automaticamente dedurre che le contropartite versate da France Télécom abbiano necessariamente garantito un’equità concorrenziale.  
   
 

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