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Notiziario Marketpress di Giovedì 12 Marzo 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: PER PREVENIRE QUALSIASI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, UN’INFORMAZIONE DEVE ESSERE COMUNICATA AL PUBBLICO ANCHE SE IL SUO DETENTORE NON SA QUALE INFLUENZA PRECISA ESSA AVRÀ SUI PREZZI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN CASO CONTRARIO, IL DETENTORE DELL’INFORMAZIONE POTREBBE ALLEGARE L’ESISTENZA DI UN’INCERTEZZA PER TRARNE PROFITTO A DISCAPITO DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERVENIENTI SUL MERCATO

 
   
   Lussemburgo, 12 marzo 2015 - Una direttiva dell’Unione vieta l’abuso di informazioni privilegiate e obbliga gli emittenti di strumenti finanziari a rendere pubblica qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi direttamente, vale a dire qualsiasi informazione avente carattere preciso che possa influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari. Un’altra direttiva dell’Unione chiarisce che un’informazione si reputa precisa allorché consente di valutare se le circostanze o l’evento costituenti il suo oggetto possano avere un effetto sui prezzi degli strumenti finanziari. Tra il 2006 e il 2007 la Wendel, società francese specializzata negli investimenti, ha concluso con quattro banche una serie di contratti di «Total Return Swaps» (contratti di swap a rendimento totale ) aventi ad oggetto complessivamente 85 milioni di azioni della Saint Gobain (società che produce materiali di costruzione), conferendo così alla Wendel un’esposizione economica sulla Saint Gobain. Nel 2007 la Wendel ha ufficialmente preso la decisione di trasformare l’esposizione economica sulla Saint Gobain in detenzione fisica di titoli, cosa che l’ha indotta ad acquistare più di 66 milioni di azioni della Saint Gobain (pari al 17,6% del capitale di quest’ultima). Nell’ambito di un’indagine sulle condizioni dell’ascesa nel capitale della Saint Gobain da parte della Wendel, l’Autorité des marchés financiers (Amf) francese ha concluso che la Wendel aveva, sin dall’origine, la volontà di acquisire una partecipazione significativa nel capitale della Saint Gobain. L’amf addebita quindi alla Wendel di non aver comunicato al pubblico né le principali caratteristiche dell’operazione finanziaria destinata all’acquisizione della partecipazione, né l’informazione privilegiata costituita dalla realizzazione dell’operazione finanziaria. La Wendel e il presidente del suo consiglio direttivo (sig. Jean Bernard Lafonta) si sono visti infliggere un’ammenda di Eur 1,5 milioni ciascuno. Il sig. Lafonta fa valere in giudizio che l’informazione sull’operazione finanziaria non era stata resa pubblica in quanto non era sufficientemente precisa per poter trarre da essa conclusioni circa il suo possibile effetto, al rialzo o al ribasso, sui prezzi delle azioni della Wendel. L’amf replica che è indifferente, ai fini della qualificazione del carattere preciso dell’informazione, sapere se un’operazione finanziaria eserciti un’influenza in un senso determinato (ossia al rialzo o al ribasso), dato che l’aspetto più importante è che ci si attendano degli effetti sui prezzi delle azioni. La Cour de cassation francese, investita della controversia in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia alcune precisazioni su tale questione. Con sentenza in data odierna, la Corte dichiara che dal tenore letterale delle direttive non risulta che le informazioni a carattere preciso siano unicamente quelle che permettono di stabilire in quale senso può variare il prezzo degli strumenti finanziari. Soltanto le informazioni vaghe o generiche, che non consentono di trarre alcuna conclusione riguardo al loro possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari possono essere considerate non precise. In proposito la Corte sottolinea che un investitore ragionevole può fondare la propria decisione di investimento su informazioni che non necessariamente gli consentono di prevedere in un senso determinato la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre, l’accresciuta complessità dei mercati finanziari rende particolarmente difficile una stima esatta del senso nel quale può realizzarsi la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Se un’informazione potesse essere considerata precisa soltanto a condizione che consenta di stabilire il senso in cui avrà luogo la variazione del prezzo degli strumenti finanziari, il detentore dell’informazione potrebbe allegare l’esistenza di un’incertezza al riguardo per astenersi dal rendere pubbliche talune informazioni e trarne così profitto a discapito degli altri soggetti che intervengono sul mercato.  
   
 

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