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Notiziario Marketpress di Giovedì 12 Aprile 2007
 
   
  PROSEGUONO GLI ACCERTAMENTI DELL’ENAC SUI DISSERVIZI EUROFLY ALLE MALDIVE

 
   
  Roma, 12 aprile 2007 - Con riferimento alla vicenda dei passeggeri di Eurofly che sono stati bloccati alla Maldive a causa di alcuni problemi tecnici agli aeromobili della compagnia, e che sono oramai quasi tutti rientrati in Italia, l’Enac rende noto che sta continuando i propri accertamenti per verificare il rispetto o meno da parte della compagnia aerea del Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 che stabilisce le regole comuni in materia di informazioni e di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, cancellazione e mancato imbarco. Si ricorda, infatti, che come prescrive questo Regolamento, ed in base al Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006), attuato attraverso la Circolare dell’Enac Apt-23 del giugno 2006, l’Enac è l’organismo responsabile a comminare le sanzioni alle compagnie che non rispettano le norme di assistenza ed informazione previste dal 261/2004. L’ammontare delle sanzioni pecuniarie sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 69/2006 e prevedono un limite minimo ed un limite massimo compreso tra i 1. 000 ed i 50. 000 Euro, a seconda della gravità delle violazioni, alla luce delle azioni poste in essere dal vettore per eliminare o ridurre le conseguenze delle violazioni stesse ed in rapporto al numero di passeggeri coinvolti. Terminata l’istruttoria di accertamento e ravvisate le eventuali violazioni, l’Ente avvierà nei prossimi giorni un procedimento di contestazione nei confronti di Eurofly. La compagnia potrà rispondere con proprie controdeduzioni. Al termine del periodo prescritto l’’Enac potrà quindi procedere con un’ordinanza motivata di archiviazione o di ingiunzione al pagamento. Gli atti sanzionatori attivati dall’Enac dal giugno del 2006 a marzo 2007 sono stati 106. Di questi 4 sono stati archiviati dopo il contraddittorio; 9 si sono conclusi con i pagamenti delle sanzioni comminate; per 15 procedimenti i vettori hanno impugnato le ordinanze di ingiunzione e l’esito è ancora pendente; 78 risultano essere i procedimenti per i quali non sono ancora scaduti i termini di ingiunzione. Questa è la Tabella riassuntiva delle sanzioni previste a seconda dei disservizi, con gli importi minimi e massimi e con la sanzione ridotta da applicare ai sensi dell’Art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006: Minima € Massima € Ridotta €: Art. 3 Negato imbarco 10. 000 50. 000 16. 666,67; Art. 4 Cancellazione del volo 10. 000 50. 000 16. 666,67; Art. 5 Ritardo 2. 500 10. 000 3. 333,33; Art. 6 Sistemazione in classe superiore o inferiore 1. 000 5. 000 16. 666,67; Art. 7 Precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati 10. 000 50. 000 16. 666,67; Art. 8 Obbligo di informazione 2. 500 10. 000 3. 333,33. .  
   
 

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