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Notiziario Marketpress di Giovedì 03 Maggio 2007
 
   
  IMMIGRAZIONE: SQUADRE D´INTERVENTO RAPIDO ALLE FRONTIERE UE

 
   
   Bruxelles, 3 maggio 2007 - Il Parlamento ha approvato a larga maggioranza il regolamento che istituisce un meccanismo di assistenza rapida tra gli Stati membri per fare fronte ad afflussi massicci di immigrati illegali alle proprie frontiere. Gli Stati membri dovranno mettere a disposizione del personale che possa essere mobilitato entro cinque giorni. I salari saranno a carico dello Stato di origine della guardia di frontiera, ma gli altri costi saranno sostenuti dall´Agenzia Ue. Approvando con 526 voti favorevoli, 63 contrari e 28 astensioni la relazione di Gérard Deprez (Alde/adle, Be), il Parlamento presenta numerose modifiche alla proposta di regolamento che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere. Essendo state già concordate con il Consiglio, il regolamento potrà essere adottato definitivamente ed entrare rapidamente in vigore. L´aula in precedenza non aveva accolto la proposta della Gue/ngl di respingere il testo. Ai sensi del compromesso, il regolamento istituisce un meccanismo volto a fornire assistenza operativa rapida «per un periodo limitato» allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a «sollecitazioni urgenti ed eccezionali», specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro, attraverso la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere. E´ anche precisato che il regolamento si applica «fatti salvi i diritti dei rifugiati e delle persone che chiedono protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il non respingimento». Composizione e invio delle squadre di intervento rapido In caso di necessità, gli Stati membri sono tenuti a comunicare immediatamente, su richiesta dell´Agenzia Frontex, il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per istituire una squadra di intervento rapido alle frontiere. Potranno sottrarsi a tale obbligo solamente se si trovano a far fronte ad una situazione eccezionale «che incide in misura sostanziale sull´adempimento dei compiti nazionali». Spetterà al consiglio di amministrazione dell´Agenzia, su proposta del direttore esecutivo, decidere a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri i profili e il numero totale di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre di intervento rapido alle frontiere (pool rapido). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera del pool rapido. Le squadre di intervento rapido si distingueranno nettamente dalle squadre congiunte di assistenza Frontex, le cui operazioni sono programmate con un anno di anticipo e non sono quindi adatte a fare fronte a situazioni di crisi. Compiti e competenze delle guardie di frontiera Durante una missione, le istruzioni alle squadre di intervento rapido alle frontiere saranno impartite dallo Stato membro ospitante. L´agenzia, tramite un suo agente di coordinamento, potrà però comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne dovrà tenere conto. I membri delle squadre potranno svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza. Dovranno indossare le proprie uniformi sulle quali porteranno un bracciale blu con il distintivo dell´Unione europea e dell´Agenzia. Nello svolgimento dei loro compiti, i membri delle squadre potranno portare le armi di ordinanza, le munizioni e l´equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante potrà imporre delle restrizioni, in linea con quelle vigenti per le proprie guardie di frontiera. I membri delle squadre saranno autorizzati a ricorrere all´uso della forza - incluso l´uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell´equipaggiamento - «soltanto se autorizzati dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera di quest´ultimo Stato e conformemente alla sua legislazione nazionale». Ma lo Stato ospitante potrà limitare il ricorso alle armi ad esclusivo scopo di legittima difesa, conformemente alla propria legislazione. I provvedimenti di respingimento dovranno essere adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. Un emendamento precisa che, nello svolgimento dei loro compiti e nell´esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre dovranno rispettare pienamente la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei compiti e nell´esercizio delle competenze dovrà quindi essere proporzionata agli obiettivi perseguiti. I membri delle squadre non dovranno mai operare discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l´origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l´età o l´orientamento sessuale delle persone. Copertura dei costi e status delle guardie di frontiera ospiti I membri delle squadre manterranno la qualifica di guardia nazionale di frontiera del loro Stato membro e saranno retribuiti da quest’ultimo. Riceveranno però una diaria, che comprende le spese di alloggio, per tutta la durata della loro partecipazione ai corsi di formazione, alle esercitazioni e alle missioni. Sarà l’Agenzia a coprire pienamente i costi sostenuti dagli Stati membri per mettere le loro guardie di frontiera a disposizione. In particolare, le spese di viaggio, i costi di vaccinazione, i costi relativi ad assicurazioni specifiche e all´assistenza sanitaria, la diaria e i costi relativi alle attrezzature tecniche dell´Agenzia. Per tale ragione, il Parlamento ha previsto di aumentare il bilancio dell´Agenzia di 10 milioni di euro nel 2007. Nello svolgere i compiti ed esercitare le competenze, i membri delle squadre dovranno osservare la normativa comunitaria e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, ma restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri. D´altra parte, è lo Stato membro ospitante ad essere responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni. Se tali danni sono dovuti a negligenza grave o comportamento doloso, peraltro, lo Stato membro ospitante potrà rivolgersi a quello d´origine per ottenere il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto. Durante le missioni, inoltre, i membri delle squadre sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime. Con una dichiarazione inserita alla fine del testo legislativo, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, in caso di pressioni urgenti ed eccezionali alle frontiere esterne, che richiedano l´invio di una squadra d´intervento rapido alle frontiere, contestuali ad un´eventuale insufficienza di risorse finanziarie nel bilancio dell´Agenzia Frontex, «tutte le possibilità per garantire il finanziamento dovranno essere esperite». La Commissione verificherà con estrema urgenza se sia possibile un´eventuale riassegnazione di fondi. Qualora si rendesse necessaria una decisione da parte dell´autorità di bilancio, la Commissione avvierà una procedura al fine di garantire una decisione tempestiva quanto ai mezzi per fornire finanziamenti addizionali. L´autorità di bilancio, infine, «si impegna ad agire con la massima rapidità, tenendo conto dell´urgenza della situazione». .  
   
 

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