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Notiziario Marketpress di
Lunedì 21 Maggio 2007 |
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CAMERA DI COMMERCIO: DIRITTO ANNUALE
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Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 580/93 e successive modifiche. Se l’impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria. Sono tenute al pagamento del diritto annuale sia le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, sia quelle iscritte o annotate per una frazione dell’anno di riferimento (art. 3 del regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della Legge n. 488/99 – Decreto ministeriale 11/05/2001 n. 359). Sono obbligate al versamento anche le imprese che risultano poste in liquidazione alla data del 1° gennaio e le imprese che, pur avendo cessato l´attività, risultano cancellate dal Registro dopo il 30 gennaio. Non sono invece obbligate a pagare: i soggetti iscritti solo al Rea (Repertorio economico e amministrativo); le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nell’anno solare precedente (salvo nel caso di esercizio provvisorio); le imprese individuali che hanno cessato l´attività nell’anno solare precedente il 2006, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2006; le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno solare precedente, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2006; le società cooperative che ricadono nell´ipotesi di cui all´articolo 2544 c. C. , e il provvedimento di scioglimento sia stato assunto nell’anno solare precedente. |
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