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Notiziario Marketpress di Giovedì 21 Giugno 2007
 
   
  ASSOIMMOBILIARE: PRIMI COMMENTI AL PARERE ESPRESSO DAL CDS CON ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2007 N. SEZ. 1923/07

 
   
   Roma, 21 giugno 2007 - Assoimmobiliare commenta il parere favorevole del Cds e le sue osservazioni da leggere nella logica già sostenuta dall’Associazione: il regolamento delle Siiq non è una normativa statica ma una normativa dinamica, il cui vero banco di prova è la capacità di mantenere il dialogo con la società e il mercato magari sull’esempio della Francia che è alla quinta modifica normativa. L’approvazione del regolamento può ora dare il via alle imprese a quotarsi e poi trovare, nell’acclarato quadro interpretativo del Cds, i tempi di un successivo intervento normativo nel quadro di una piena concertazione. Il riferimento alla soluzione del ministro dell’economia nel prevedere che il controllo dell’assetto proprietario avvenga al momento iniziale viene letto dallo stesso Cds alla luce del fatto che “nel nostro ordinamento non sono riscontrabili strumenti tali da permettere un controllo in via continuativa delle predette soglie percentuali; né, tanto meno, esistono meccanismi in forza dei quali le società quotate abbiano la possibilità di conoscere, in tempo reale, il loro azionariato”. La circostanza quindi che questa situazione possa ingenerare comportamenti elusivi non attiene alla situazione “de quo” ma al fatto che occorra, più in generale, un intervento del nostro legislatore. Nelle parole del Cds pare giusta l’osservazione che si debbano esplicitare cosa si intenda per “prestazione di servizi accessori collegati”, nella convinzione già espressa dell’Associazione che si debba comprendere l’affitto di ramo di azienda a prevalente contenuto immobiliare, (già per altro equiparato ai fini fiscali al contratto di locazione immobiliare), di fatto parte del modus operandi di un segmento importante dell’industria immobiliare che non comprendere farebbe torto alla volontà del legislatore. Pare infine anche condivisibile il richiamo alle competenze degli organi di vigilanza a tutela dei diritti degli investitori, seppure con specifico riferimento alla Borsa e alla Consob. E’ infatti opportuno ricordare che le competenze delle autorità di vigilanza citate di fatto sono comunque da osservare, per quanto attiene al ruolo della Banca di Italia in tema di raccolta del risparmio, quello della Consob e Borsa in tema di offerta pubblica di azioni, quotazione, controllo delle società quotate. Il legislatore con la normativa in tema di Siiq ha compiuto una scelta di campo ben precisa e in linea con le scelte già operate dai principali paesi in Europa nel non prevedere limiti all’indebitamento, alla concentrazione di patrimonio e ai rischi da locazioni. Diversamente se tali limiti fossero riportati al centro della discussione correremmo il rischio di confondere le indicazioni originarie, ciò che il ruolo e l’autorità del Cds sicuramente non ha inteso fare. .  
   
 

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