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Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Giugno 2007
 
   
  LAVORO ATIPICO NELLE AMMINISTRAZIONI, ECCO I NUOVI DIRITTI FIRMATO PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE TOSCANA E LE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

 
   
  Firenze, 27 giugno 2007 - Le forme di lavoro atipico, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno assunto negli anni recenti notevole rilevanza e diffusione. Per un corretto uso delle forme di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, ma anche per razionalizzare e ridurre il ricorso a tali istituti, è stato firmato oggi a Firenze un Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e le associazioni rappresentative degli enti locali: Anci Toscana per i Comuni, l’Upi Toscana per le Province e l’Uncem Toscana per le Comunità Montane. Per Federico Gelli “Il documento che viene oggi sottoscritto si inserisce nell’ambito di una politica che tende a mitigare l’abuso delle collaborazioni atipiche nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. In particolare il governo regionale è impegnato a ridurre nel 2007 il numero delle Co. Co. Co. E a stabilizzare il personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dalla Finanziaria 2007 in seguito all’approvazione della recente legge regionale 27/2007. ” Gelli ha anche ribadito l’importanza di quest’accordo alla luce della capacità di fare sistema tra le istituzioni firmatarie e quindi riuscire ad avere, su tutto il territorio regionale e a tutti i livelli, una linea comune di intervento sulla materia. Il Protocollo di Intesa prevede l’estensione di alcuni diritti peculiari fino ad oggi del lavoratore dipendente. In particolare la garanzia della copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’Inail; l’accantonamento del 3 per cento del compenso, somma utile per aderire eventualmente a forme di previdenza integrativa; l’ampliamento delle spese rimborsabili; la possibilità di utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dall’amministrazione; la possibilità di accedere all’aggiornamento professionale; l’applicazione da parte del committente delle misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro; la possibilità di sospensione del rapporto senza corresponsione dei corrispettivi ma con proroga della scadenza contrattuale in caso di malattia (max 30 giorni), in caso di infortunio (max 30 giorni), in caso di maternità (per complessivi 6 mesi, e in caso di adozione o di affidamento preadottivo per i 4 mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore) ed in caso di astensione anticipata dal lavoro per eventi che mettano a rischio la gravidanza (max 3 mesi). .  
   
 

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