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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Giugno 2006
 
   
  LA COMMISSIONE EUROPEA SOLLECITA GLI STATI MEMBRI E LE PARTI SOCIALI A DARE ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE DELL’OIL SUL LAVORO MARITTIMO

 
   
  Bruxelles, 19 giugno 2006 - La Commissione sollecita gli Stati membri e le parti sociali a dare attuazione alla Convenzione dell’Oil sul lavoro marittimo L’organizzazione internazionale del lavoro (Oil) ha adottato la Convenzione sulle norme del lavoro marittimo[1], uno strumento giuridico di applicazione universale che riguarda 1,2 milioni di marittimi, di armatori e di nazioni marittime. L’approvazione definitiva è intervenuta il 23 febbraio 2006 a Ginevra al termine della decima sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro. La Commissione ha adottato un progetto di decisione del Consiglio che propone agli Stati membri di ratificare la Convenzione entro il dicembre 2008. La decisione avvia inoltre una procedura di consultazione delle parti sociali per sondare la possibilità di studiare la possibilità di recepire le disposizioni della Convenzione nell’ordinamento comunitario. “Era necessario trovare una risposta al livello mondiale alle sfide che deve affrontare il trasporto marittimo, il primo settore di attività autenticamente globale ed era anche necessario definire norme eque per tutti i soggetti interessati” ha dichiarato il vicepresidente Barrot, il quale ha aggiunto: “Mi auguro che gli Stati membri avviino al più presto il processo di ratifica della Convenzione e che le parti sociali si mobilitino per la sua concreta attuazione a livello europeo”. La Commissione europea, che ha dato all’Oil tutto il suo appoggio fin dall’inizio dei lavori poi sfociati nella Convenzione, intende ora concentrare i suoi sforzi sulla rapida entrata in vigore della Convenzione e per la sua effettiva attuazione in tutto il territorio dell’Unione. La Comunicazione odierna presenta una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la ratifica della Convenzione da parte degli Stati membri; nella proposta la Commissione suggerisce anche che le ratifiche avvengano entro la fine del dicembre 2008. Per altro verso, la Commissione avvia la consultazione delle parti sociali, alle quali viene chiesto di rispondere a due domande: 1) in che modo far evolvere l’acquis comunitario alla luce delle disposizioni della Convenzione e 2) se sia prospettabile un accordo tra le parti sociali ai sensi dell’articolo 139 del trattato[2]. La natura stessa della materia fa sì che il dialogo sociale rappresenti l’ambito privilegiato in cui individuare i mezzi più efficaci per attuare la Convenzione; uno di questi può consistere nel recepimento delle disposizioni della Convenzione nel diritto comunitario. La Convenzione consolidata sulle norme del lavoro marittimo riunifica e aggiorna circa 65 fra convenzioni e raccomandazioni in materia che l’Oil è andata emanando fin dal 1999, anno della sua istituzione. La materia disciplinata dalla nuova Convenzione — che costituisce il primo passo verso un codice universale delle norme sul lavoro marittimo — è estremamente vasta e riguarda numerosi aspetti che rientrano nelle competenze (esclusive o concorrenti) della Comunità. La Convenzione si applicherà al personale che presta servizio a bordo di navi aventi stazza lorda minima di 500 tonnellate e che effettuano viaggi internazionali o viaggi tra porti appartenenti a Stati diversi. La Convenzione disciplina materie fondamentali come le condizioni di lavoro dei marittimi, cioè salute, sicurezza, età minima, modalità di assunzione, orari di lavoro, come pure la sistemazione a bordo e le tutele sociali ed è finalizzata a garantire condizioni di vita e di lavoro decenti a bordo delle navi. Il testo contiene anche una serie di disposizioni sulla ripartizione delle responsabilità in sede di applicazione, responsabilità che sono distribuite fra gli Stati di bandiera, gli Stati di approdo e gli Stati che forniscono manodopera. La Convenzione sul lavoro marittimo ha anche un altro obiettivo: quello di impedire la concorrenza sleale; è stata infatti introdotta una clausola detta “del trattamento non più favorevole” per impedire che le navi di uno Stato che non ha ratificato la Convenzione ricevano un trattamento migliore di quelle che battono la bandiera di uno Stato che l’ha ratificata. Le navi dei paesi che hanno ratificato e che offrono condizioni di lavoro decenti ai loro marittimi saranno protetti contro la concorrenza sleale delle navi fuori norma grazie ad un sistema di certificazione che, tra l’altro, ridurrà il rischio di lunghe attese dovute alle ispezioni nei porti stranieri. 1) La necessità di incoraggiare un rapido processo di ratifica Le disposizioni della Convenzione coprono, nella maggior parte dei casi, materie in cui la Comunità e gli Stati membri hanno competenze concorrenti. La Convenzione contiene però disposizioni che riguardano esplicitamente il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, che è un settore di esclusiva competenza della Comunità in forza del regolamento n. 1408/71[3]. Ora, l’esistenza di competenze esclusive della Comunità — secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia — non consente agli Stati membri di ratificare in via autonoma una convenzione internazionale[4]. Su questo specifico aspetto occorre — sul piano normativo — una decisione del Consiglio dell’Ue che autorizzi gli Stati membri a ratificare la Convenzione. Una volta adottata questa decisione, gli Stati membri potranno avviare senza indugio le procedure necessarie per la ratifica della Convenzione. Affinché quest’ultima possa entrare in vigore occorre la ratifica di almeno 30 Stati che rappresentino, complessivamente, almeno il 33 % del tonnellaggio bruto della flotta mercantile mondiale. 2) La necessità di agevolare l’attuazione della Convenzione La Commissione europea ritiene che tutti gli aspetti disciplinati dalla Convenzione abbiano un’importanza fondamentale; la Convenzione meriterebbe, come la Convenzione 180 dell’Oil sul tempo di lavoro, di vedere le sue disposizioni pertinenti recepite nell’ordinamento comunitario allo scopo sia di garantire condizioni di sicurezza più eque agli operatori sia di migliorare la sicurezza marittima e valorizzare le professioni marittime. Come aveva annunciato nel suo programma di lavoro del 2006, la Commissione presenta, a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, del trattato Ce, una comunicazione che studia la possibilità di recepire nel diritto comunitario le disposizioni della Convenzione riguardanti le norme di lavoro marittimo; questo recepimento potrebbe anche prendere la forma di un accordo tra le parti sociali nell’ambito del dialogo sociale. La Commissione avvia in tal modo la prima tappa di un processo di consultazione delle parti sociali che, alla fine, potrebbe sfociare in un accordo ai sensi dell’articolo 139 del trattato Ce, che verrebbe recepito nel diritto comunitario con un’apposita decisione del Consiglio. [1] http://www. Ilo. Org/public/french/dialogue/sector/papers/maritime/consolcd/overview. Htm. .  
   
 

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